LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 28
 Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
2. L'onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
Art. 29
 Intervento a sostegno di attività culturali
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 35, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1994.
2. L'onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 5718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 30 milioni per l'anno 1994.
Art. 30
 Interventi di edilizia pubblica
per l'istruzione superiore
(Programma 2.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Master International Business (MIB) contributi pluriennali costanti, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 5, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, derivanti dall'ammortamento del mutuo contratto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del complesso denominato Ferdinandeo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo della spesa degli interventi da realizzare.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 500 milioni.
5. Le annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è istituito, alla Rubrica n. 20 - programma 2.3.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5207 (2.1.242.4.06.06) con la denominazione: << Contributi pluriennali costanti al Consorzio Master International Business (MIB) per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del complesso denominato Ferdinandeo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 31
 Edilizia universitaria
(Programma 2.3.2.)
1. Il limite di impegno di lire 3.000 milioni autorizzato per l'anno 1993 con l'articolo 33, comma 7, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotto di lire 504.507.586 a decorrere dall'anno 1994.
2. Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 504.507.586 per ciascuno degli anni da 1994 al 2007.
3. Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, della legge regionale n. 4/1992 sono autorizzati rispettivamente nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 404.507.586 e nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 100.000.000.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
a) lire 404.507.586 per l'anno 1994;
b) lire 504.507.586 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2008;
c) lire 100.000.000 per l'anno 2009.

5. L'onere complessivo di lire 1.413.522.758, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità in relazione al disposto di cui al comma 1.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Il limite d'impegno di lire 4.000 milioni autorizzato per l'anno 1994 con l'articolo 33, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è ridotto di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1994.
8. Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni da 1994 al 2008.
9. Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
11. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1996 fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità in relazione al disposto di cui al comma 7.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 32
 Modifica dell'articolo 92
della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5
(Programma 2.3.2.)
1.
I commi 10, 11 e 12 dell'articolo 92 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:
<< 10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio di Gorizia contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, in misura non superiore al dieci per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, e comunque nella misura massima prevista dal comma 14 per far fronte agli oneri necessari al completamento e alla ristrutturazione della sede universitaria di Trieste, nella città di Gorizia.
11. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 10 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura corredata dal piano degli investimenti e dal relativo piano di finanziamento; l'erogazione di ciascuna annualità del contributo può essere disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione. >>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 5206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è sostituita con la seguente: << Contributi pluriennali costanti alla Camera di commercio di Gorizia per il completamento e la ristrutturazione della sede universitaria di Trieste, nella città di Gorizia >>.
Art. 33
 Intervento nei servizi museali
(Programma 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5511 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1994.
Art. 34
 Modifica della destinazione del contributo di cui
all'articolo 38 della legge regionale 11 agosto
1986, n. 33.
Interventi finanziati con fondi statali
(Programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere direttamente all'Istituzione permanente istituita ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, il contributo straordinario di lire 250 milioni, già ad analogo scopo finalizzato dall'articolo 38 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per l'acquisizione, la sistemazione, il riattamento e l'arredamento dell'edificio da destinare a sede, con finalità di carattere educativo, culturale e sociale, dell'Istituzione stessa.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
3. L'onere di lire 250 milioni di cui al comma 1 rimane a carico del capitolo 5703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità nello stanziamento di pari importo, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze del 3 maggio 1994, n. 24.
4. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 5703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è sostituita con la seguente: << Contributo straordinario all'Istituzione permanente istituita ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale n. 62/1983, per l'acquisizione, la sistemazione, il riattamento e l'arredamento dell'edificio da destinare a sede dell'Istituzione stessa >>.
Art. 35
 Modificazione della destinazione del finanziamento di cui
all'articolo 98, commi 3 e 4 della legge regionale 28 aprile
1994, n. 5
(Programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il finanziamento di cui all'articolo 98, commi 3 e 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, al sodalizio indicato, a sostegno delle passività che gravano sul medesimo.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata dal conto consuntivo dell'esercizio 1993 del sodalizio, regolarmente approvato, dal quale risulti la relativa situazione finanziaria.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla rubrica n. 20 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5721 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Lega Nazionale di Trieste e Gorizia a sostegno delle passività che gravano sul sodalizio >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1994.
Art. 36
 Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato nell'anno 1994 l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.500 milioni per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 29/1990, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale n. 43/1980, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 23/1993.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il finanziamento ivi autorizzato è incrementato di lire 300 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1994.