LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
Art. 17
 Piano regionale delle risorse idriche destinate al consumo
umano
(Programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla rubrica n. 12 - programma 1.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.2 - Sezione VIII - il capitolo 2269 (2.1.220.3.08.08) con la denominazione: << Spese per la predisposizione e la stesura del piano regionale delle acque destinate al consumo umano e dei piani provvisori di individuazione delle aree di salvaguardia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1994.
Art. 18
 Depurazione e risanamento delle acque
(programma 1.1.2.)
1. La misura massima del contributo straordinario concedibile ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è elevata a lire 1.700 milioni. La misura dell'erogazione da disporre in via anticipata di detto contributo, prevista dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 5/1994, è elevata a lire 1.200 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1994.
Art. 19
 Recupero di aree degradate da
attività di smaltimento di rifiuti ed estrattive.
Revoca di interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.1.3)
1. La spesa di lire 2.500 milioni, autorizzata per l'anno 1994 con l'articolo 78, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 2.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termine di competenza, è ridotto di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
2. È revocata la spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 2402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 500 milioni.
3. Lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è ridotto, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
Art. 20
 Opere idraulico-forestali.
Revoca di interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.3.2.)
1. È revocata la spesa di complessive lire 2.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 92, comma 10, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 48 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 2.000 milioni.
2. Lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è ridotto, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
Art. 21
 Attuazione Regolamento CEE n. 3528/1986.
Interventi per la protezione delle foreste
dall'inquinamento atmosferico
(programma 1.3.1.)
1. Nell'ambito degli interventi per la protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico previsti dal Regolamento CEE n. 3528 del 17 novembre 1986, e successive modificazioni, per l'attuazione del programma regionale << Sperimentazioni sul terreno per migliorare le conoscenze sull'inquinamento delle foreste >> denominato << PACID-FVG II >>, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5642 del 21 ottobre 1993 ed ammesso al contributo comunitario con decisione della Commissione CEE del 14 marzo 1994 con il n. 94.60.IT.004.0, è autorizzata la spesa complessiva di lire 675.000.000, suddivisa in ragione di lire 474.037.000 per l'anno 1994 e di lire 200.963.000 per l'anno 1995.
2. L'onere complessivo di lire 675.000.000, suddiviso in ragione di lire 474.037.000 per l'anno 1994 e di lire 200.963.000 per l'anno 1995 fa carico, nella misura a fianco di ciascuno indicata, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo per ciascuno degli anni ivi indicati:
a) al capitolo 2863 nella misura complessiva di lire 375.491.468, suddiviso in ragione di lire 269.167.468 per l'anno 1994 e di lire 106.324.000 per l'anno 1995;
b) al capitolo 2861 nella misura complessiva di lire 299.508.532, suddiviso in ragione di lire 204.869.532 per l'anno 1994 e di lire 94.639.000 per l'anno 1995.

3. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 675.000.000 si provvede come segue:
a) per complessive lire 375.491.468, suddiviso in ragione di lire 269.167.468 per l'anno 1994 e di lire 106.324.000 per l'anno 1995, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 (Rubrica n. 29 - Partita n. 12 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 299.508.532, suddiviso in ragione di lire 204.869.532 per l'anno 1994 e di lire 94.639.000 per l'anno 1995, con la maggiore entrata di pari importo accertata, in corrispondenza al contributo comunitario assegnato ai sensi della decisione della Commissione CEE del 14 marzo 1994, sul capitolo 577 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo.

Art. 22
 Contributi una tantum a Comuni per il completamento
di opere pubbliche già finanziate
(programmi 1.1.2. e 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 27, ed integrato dall'articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, limitatamente al completamento di opere già finanziate, è autorizzata, in deroga all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito alla Rubrica n. 12 - Programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2328 (2.1.232.3.08.16) con la denominazione << Contributi una tantum ai Comuni per opere igienico- sanitarie già finanziate >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1994.
3. Per la concessione del contributo una tantum di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla rubrica n. 14 - programma 1.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.2. - Sezione VIII - il capitolo 3330 (2.1.232.3.08.27) con la denominazione: << Contributo una tantum per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1994.
Art. 23
 Opere di viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
2. L'onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.
Art. 24
 Acquisto di scuola-bus
(Programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato nell'anno 1994 l'ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.
2 Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
3. L'onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996
Art. 26
 Modifica ed integrazione alle leggi regionali
14 agosto 1987, n. 21, e 2 settembre 1991, n. 40
1. 1l termine previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 40, è prorogato al 3O giugno 1995.
2. Le domande già presentate ai sensi della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, e della legge regionale n. 40/1991 restano valide.
Art. 27
 Modifica dell'articolo 46, comma 6,
della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5
1. Nel testo dell'articolo 46, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, la frase << limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, >> è sostituita con la frase: << limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 >>.