LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
NEL SETTORE DEI TRASPORTI
PUBBLICI LOCALI
Art. 12
 Programmi annuali di esercizio
dei trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 39 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1994.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. L'onere di lire 10.000 milioni derivante dal comma 1 fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 10.000 milioni per l'anno 1994.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 176, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 13
 Modifica dell'articolo 203 della
legge regionale 28 aprile 1994, n. 5
1.
L'articolo 203 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è così modificato:
<< Art. 203
 
<< 1. Nella determinazione del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, si tiene conto anche delle ristrutturazioni attuate dalle Aziende di trasporto e delle conseguenti riduzioni delle percorrenze di esercizio. >>.