LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 ASSESTAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 1
 Assestamento di bilancio
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 448.470.582.492 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e nel bilancio per l'anno 1994, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale n. 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 32/1989 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1993, nell'importo di lire 510.864.449.791.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 è determinato sommando alla giacenza finale di cassa, accertata in lire 221.273.878.111, i residui attivi al 31 dicembre 1993, accertati in lire 4.168.215.178.044, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1993, accertati in lire 1.807.702.982.736, nonché i trasferimenti all'anno 1994, accertati in lire 2.070.921.623.628.
3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale n. 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa, iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1994, sono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.
Art. 2
 Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione dell'entrata
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella A.
Art. 3
 Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione della spesa
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella B.
Art. 4
 Approvazione tabella variazioni di competenza
relative ad assegnazioni statali
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella C.
Art. 5
 Approvazione tabella variazioni di cassa
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1994 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all'annessa tabella D.
Art. 6
 Cambio rubrica
1. Il capitolo di spesa 6412 è trasferito dalla Rubrica n. 24 - Direzione regionale dell'agricoltura - alla Rubrica n. 6 - Ufficio di Piano.
2. Il capitolo di spesa 3415 è trasferito dalla Rubrica 14 - Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - alla Rubrica n. 12 - Direzione regionale dell'ambiente.
Art. 7
 Modificazione dell'articolo 10
della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6
1.
L'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6 è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 
1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1994- 1996 è autorizzata la stipulazione di mutui, sino alla concorrenza di lire 324,5 miliardi, in ragione di lire 119 miliardi per l'anno 1994, di lire 177,5 miliardi per l'anno 1995 e di lire 28 miliardi per l'anno 1996.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1994 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 324,5 miliardi. >>.

Art. 8
 Copertura finanziaria
1. Alla copertura della somma complessiva di lire 64.648.374.885 relativa all'anno 1994 - corrispondente all'importo risultante dalla somma tra le variazioni in diminuzione previste dalla tabella A (articolo 2 - lire 8.000.000.000), la differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella B (articolo 3 - lire 25.855.374.885), e le nuove o maggiori spese (lire 30.793.000.000) autorizzate per il medesimo anno, con la presente legge, con esclusione di quelle previste dagli articoli 14, 15, 16, 21, 31, 37, 39, 40, 41, 47, 52 e 54, si provvede:
a) per lire 62.393.867.299, con la disponibilità derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specificato dall'articolo 1, comma 1;
b) per lire 1.154.507.586, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 degli importi a fianco di ciascuno specificati:
1) capitolo 5198 - lire 504.507.586, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n. 13;
2) capitolo 5561 - lire 200 milioni;
3) capitolo 7348 - lire 90 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n. 13;
4) capitolo 7358 - lire 200 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n. 13;
5) capitolo 8013 - lire 80 milioni;
6) capitolo 8089 - lire 80 milioni;
c) per lire 1.100 milioni, con la disponibilità derivante dall'eccedenza delle riduzioni di spesa rispetto alle nuove autorizzazioni previste a carico del capitolo 5198, per l'anno 1994, dall'articolo 31.

2. Alla copertura delle maggiori spese di lire 2.250 milioni - relative all'anno 1995 - autorizzate con la presente legge, con esclusione della spesa di cui agli articoli 21, 31, 37, e 38, si provvede con le disponibilità derivanti dal totale delle variazioni in diminuzione previste dalla tabella B (articolo 3).
3. Alla copertura delle maggiori spese di lire 2.250 milioni - relative all'anno 1996 - autorizzate con la presente legge, con esclusione della spesa di cui agli articoli 31, 37 e 38, si provvede con le disponibilità derivanti dal totale delle variazioni in diminuzione previste dalla tabella B (articolo 3).
Art. 9
 Sedi regionali
(programma 0.1.4.)
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
Art. 10
 Modifica al comma 1 dell'articolo 174
della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5
1.
Il comma 1 dell'articolo 174 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 è sostituito dal seguente:
<< 1. Per gli adempimenti di natura fiscale, previdenziale e finanziaria della Ragioneria generale, unitamente a quelli del sostituto di dichiarazione di imposta dovuti ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è autorizzato il pagamento delle spese per l'acquisto di pubblicazioni specialistiche e materiale informativo ivi compresi moduli e formulari, mediante l'apertura di credito a favore del Dirigente del servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali, in forza degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 40, lettera a), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.