LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 63
 Interventi a favore della promozione
dello sviluppo turistico
(programma 3.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica (APT) un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per la promozione dello sviluppo turistico.
2. Le modalità e le condizioni per l'erogazione sono fissate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, alla Rubrica 27 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 8379 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Contributo straordinario alle Aziende di promozione turistica (APT) per la promozione dello sviluppo turistico nella Regione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.