LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 62
 Interventi per la promozione della candidatura dei
Giochi Olimpici invernali del 2002
(programma 3.4.3.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite l'Azienda regionale di promozione turistica, un finanziamento per l'ammontare complessivo di lire 350 milioni al Comitato promotore dei Giochi Olimpici invernali del 2002, per la presentazione e la promozione della candidatura dei Giochi stessi e di ogni iniziativa ad essa conseguente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la quota di lire 350 milioni della spesa, autorizzata tra le variazioni in aumento di cui all'annessa tabella B a carico del capitolo 8358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.