LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 52
 Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
(Programmi 3.5.1. e 1.6.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, sino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1551 - lire 500 milioni;
b) capitolo 1588 - lire 1.500 milioni;
i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati rispettivamente di lire 500 e 1.500 milioni per l'anno 1994.

4. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 si provvede, rispettivamente per la quota di lire 500 milioni a carico del capitolo 1551 e per la quota di lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1588, mediante storno di pari importo dallo stanziamento dei seguenti capitoli del citato stato di previsione della spesa:
a) capitolo 7204 - lire 500 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n. 13;
b) capitolo 1594 - lire 1.500 milioni;
intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.