LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 40
 Programmi organici di sviluppo del settore agricolo
nei territori montani.
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.7.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo agricolo (ERSA) un contributo straordinario di lire 2.500 milioni per l'attuazione di un programma organico di sviluppo del settore agricolo nei territori montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modifiche nella legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato all'ERSA in via anticipata ed in un'unica soluzione, ad avvenuta approvazione da parte della Direzione regionale dell'agricoltura del programma degli interventi di cui al comma 1, che l'ERSA è tenuto a presentare alla Direzione stessa, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, è istituito, alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6796 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione di un programma organico di sviluppo del settore agricolo nei territori montani >> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lett. i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come aggiunta dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
6. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
7. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituita alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.7. Spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6797 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la partecipazione quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
8. All'onere complessivo di lire 3.500 milioni si provvede per lire 500 milioni mediante storno dal capitolo 6443, e per lire 3.000 milioni mediante storno dal capitolo 6445 del precitato stato di previsione della spesa, di pari importo corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1993 e trasferite ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 25 del 3 maggio 1994.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 49, comma 4, L. R. 9/1999
2Integrata la disciplina del comma 5 da art. 3, comma 53, L. R. 12/2009