LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 36
 Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato nell'anno 1994 l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.500 milioni per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 29/1990, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale n. 43/1980, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 23/1993.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il finanziamento ivi autorizzato è incrementato di lire 300 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1994.