LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 34
 Modifica della destinazione del contributo di cui
all'articolo 38 della legge regionale 11 agosto
1986, n. 33.
Interventi finanziati con fondi statali
(Programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere direttamente all'Istituzione permanente istituita ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, il contributo straordinario di lire 250 milioni, già ad analogo scopo finalizzato dall'articolo 38 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per l'acquisizione, la sistemazione, il riattamento e l'arredamento dell'edificio da destinare a sede, con finalità di carattere educativo, culturale e sociale, dell'Istituzione stessa.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
3. L'onere di lire 250 milioni di cui al comma 1 rimane a carico del capitolo 5703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità nello stanziamento di pari importo, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze del 3 maggio 1994, n. 24.
4. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 5703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è sostituita con la seguente: << Contributo straordinario all'Istituzione permanente istituita ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale n. 62/1983, per l'acquisizione, la sistemazione, il riattamento e l'arredamento dell'edificio da destinare a sede dell'Istituzione stessa >>.