LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 31
 Edilizia universitaria
(Programma 2.3.2.)
1. Il limite di impegno di lire 3.000 milioni autorizzato per l'anno 1993 con l'articolo 33, comma 7, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotto di lire 504.507.586 a decorrere dall'anno 1994.
2. Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 504.507.586 per ciascuno degli anni da 1994 al 2007.
3. Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, della legge regionale n. 4/1992 sono autorizzati rispettivamente nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 404.507.586 e nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 100.000.000.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
a) lire 404.507.586 per l'anno 1994;
b) lire 504.507.586 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2008;
c) lire 100.000.000 per l'anno 2009.

5. L'onere complessivo di lire 1.413.522.758, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità in relazione al disposto di cui al comma 1.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Il limite d'impegno di lire 4.000 milioni autorizzato per l'anno 1994 con l'articolo 33, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è ridotto di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1994.
8. Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni da 1994 al 2008.
9. Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
11. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1996 fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità in relazione al disposto di cui al comma 7.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.