LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 22
 Contributi una tantum a Comuni per il completamento
di opere pubbliche già finanziate
(programmi 1.1.2. e 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 27, ed integrato dall'articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, limitatamente al completamento di opere già finanziate, è autorizzata, in deroga all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito alla Rubrica n. 12 - Programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2328 (2.1.232.3.08.16) con la denominazione << Contributi una tantum ai Comuni per opere igienico- sanitarie già finanziate >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1994.
3. Per la concessione del contributo una tantum di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla rubrica n. 14 - programma 1.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.2. - Sezione VIII - il capitolo 3330 (2.1.232.3.08.27) con la denominazione: << Contributo una tantum per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1994.