LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

CAPO IV
 Norme modificative ed integrative
della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10
Art. 17
 Esercizio dell' agriturismo
nell' area montana
1. Con riferimento all' area montana regionale di cui all'articolo 1, le cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo e in quello della forestazione, iscritte nel Registro regionale di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, nonché le associazioni degli allevatori che siano conduttori di pascoli e di malghe, sono autorizzate dal Sindaco del Comune sul cui territorio insistono le strutture, ad esercitare attività di agriturismo e di alpiturismo, secondo le disposizioni amministrative recate dall' articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, ma prescindendo dall' iscrizione nell' elenco di cui all' articolo 6 della legge medesima.
2. Gli organismi di cui al comma 1 possono operare anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/1996