LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

CAPO I
 Finalità e obiettivi progettuali
Art. 1
 Finalità
1. Nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell' area montana, indicate dall' articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, con la presente legge la Regione promuove la definizione e l' attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell' occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna.
2. La Regione provvede altresì ad assicurare l'inquadramento delle iniziative di cui al comma 1 nel Piano regionale di sviluppo ed il loro coordinamento con le previsioni ed i contenuti degli strumenti programmatori delle Comunità montane, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
Art. 2
 Partecipazione delle parti sociali
1. Al fine di assicurare il più ampio concorso delle istanze rappresentative della realtà sociale ed economica dei territori montani al perseguimento delle finalità richiamate all' articolo 1, comma 1, la Regione promuove l' apporto propositivo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni economiche, culturali e di categoria, operanti in tali territori, alla definizione delle iniziative progettuali ivi indicate.
2. Per le medesime finalità la Regione, d'intesa con le Comunità montane, convoca periodicamente, con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle iniziative previste dal presente Capo, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti indicati al comma 1.
Art. 3
 Obiettivi progettuali
1. Le iniziative progettuali di cui all'articolo 1 sono mirate ai seguenti obiettivi:
a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, di strutture turistico-ricettive, nonché miglioramento della funzionalità di quelli esistenti;
b) costruzione e gestione di strutture e impianti per la produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile, in conformità alle disposizioni delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;
c) sviluppo e diffusione di servizi alle imprese industriali, destinati all' aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento di prodotti e allo sviluppo di sistemi di qualità;
d) valorizzazione delle risorse umane attraverso la realizzazione di progetti formativi per lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
e) sviluppo dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione delle risorse forestali e marmifere;
f) valorizzazione, utilizzo e commercializzazione delle acque, con particolare riguardo al termalismo;
g) sviluppo delle attività di estrazione e lavorazione dei marmi, delle pietre ornamentali e di altri materiali pregiati di cui all' articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) sviluppo delle attività agricole, agroalimentari e della commercializzazione dei prodotti agricoli, con specifico riferimento alle attività di trasformazione dei prodotti tipici locali e biologici;
i) sviluppo dell' agriturismo alpino, mediante la sistemazione e l' ammodernamento delle strutture e delle infrastrutture delle malghe;
l) sistemazione e ammodernamento di rifugi e infrastrutture a servizio del turismo alpino, anche nel quadro di programmi comuni definiti d' intesa con le regioni contermini per lo sviluppo delle attività turistiche in alta montagna.

2. L'Amministrazione regionale cura direttamente, tramite i propri organi ed uffici, l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative previste dal comma 1, ovvero può ricorrere, mediante la stipula di apposite convenzioni, alle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed a istituzioni universitarie.
3. Nella realizzazione delle iniziative progettuali di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale promuove il coinvolgimento degli Enti locali e delle forze imprenditoriali dei territori interessati.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al comma 2 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 76, L. R. 22/2007
Art. 4
 Rapporti con gli strumenti di intervento comunitario
1. La Regione promuove l' applicazione ai territori montani dei benefici previsti dalla normativa della Comunità europea e assume le iniziative atte ad assicurare il concorso finanziario della Comunità stessa per l' attuazione dei progetti specifici che si inquadrano nei programmi d' intervento comunitari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati e di istituzioni universitarie.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 2, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al comma 2 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 5
 Aiuti alle piccole e medie imprese industriali e
all' artigianato
1. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane:
a) aiuti agli investimenti produttivi;
b) aiuti allo sviluppo dell' imprenditorialità.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera a) possono essere concessi:
a) a favore delle imprese industriali, entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3;
b) a favore delle imprese artigiane, entro i limiti indicati dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1989, n. 16.

3. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi fino al limite del 50% delle spese sostenute dalle imprese per l' acquisizione dei servizi di consulenza aziendale individuati dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come modificato dall' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
4. Per la concessione dei benefici previsti dal comma 1 a favore delle piccole e medie imprese industriali, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalità e le procedure indicate dai Capi III e IX della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30; per la concessione dei medesimi benefici a favore delle imprese artigiane, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalità e le procedure indicate dai Capi I e IV della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48.
Note:
1 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.