LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 5 ter
 (Organi dell'Agenzia)
1. Sono organi della Agenzia:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c) il Direttore generale;
d) il Collegio dei revisori contabili.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 17/2011
3Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 6/2013
4Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 6/2013