LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 5 sexies 1
 (Competenze del Direttore generale)
1. Spetta al Direttore generale:
a) l'adozione del piano pluriennale, dei programmi d'intervento e di gestione del patrimonio esistente;
b) l'adozione di direttive generali per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi;
c) la definizione degli indirizzi operativi per l'organizzazione e il funzionamento della PromoTurismoFVG in conformità agli indirizzi strategici individuati dalla Giunta regionale;
d) la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi programmati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti in casi di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
e) l'attività di controllo sull'andamento dell'attività della PromoTurismoFVG anche avuto riguardo agli obiettivi fissati;
f) l'adozione del bilancio di previsione e relative variazioni e assestamento e del rendiconto generale e degli atti a essi allegati;
g) l'adozione del regolamento del personale e del regolamento generale di organizzazione che stabilisce, fra l'altro, l'articolazione della PromoTurismoFVG in strutture organizzative preposte a compiti funzionali e operativi omogenei;
h) l'adozione della pianta organica del personale e le relative modifiche;
i) la stipula delle convenzioni;
j) l'adozione dei provvedimenti di acquisto o di cessione di beni immobili, compresi quelli relativi ai diritti reali sugli stessi;
k) l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale con la PromoTurismoFVG;
l) la determinazione della disciplina del personale nell'ambito dei contratti collettivi, nonché l'adozione dei provvedimenti di assunzione, di nomina e di cessazione del rapporto di lavoro del personale della PromoTurismoFVG, nonché di inquadramento di unità di personale a seguito di comando, trasferimento, mobilità;
m) la ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici quali individuati ai sensi dell'articolo 5 nonies, comma 2, lettera c bis);
n) l'adozione della proposta di politica tariffaria, ai fini della successiva approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 nonies, comma 2, lettera d), nonché l'attuazione della stessa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 61, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
3Parole sostituite alla lettera f) del comma 1 da art. 61, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
4Lettera n) del comma 1 sostituita da art. 61, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016