LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 1
 Finalità
1. Nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell' area montana, indicate dall' articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, con la presente legge la Regione promuove la definizione e l' attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell' occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna.
2. La Regione provvede altresì ad assicurare l'inquadramento delle iniziative di cui al comma 1 nel Piano regionale di sviluppo ed il loro coordinamento con le previsioni ed i contenuti degli strumenti programmatori delle Comunità montane, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.