LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IV
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 92
 Sistema informativo del libro fondiario
(programma O.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 e della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993.
Art. 93
 Pubblicazioni della Commissione per le pari opportunità
(programma 0.6.1.)
1. Ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 23/1990 fanno carico al capitolo 400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 94
 Rientro al bilancio regionale di somme afferenti
alla gestione fuori bilancio di cui all' articolo 6
della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10.
1. Ad integrazione del disposto di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e con le modalità ivi indicate, la Friulia SpA, in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 10/1984, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale ulteriori disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 10/1984, nell' importo di lire 2.000 milioni, entro e non oltre la data del 31 luglio 1993.
2. Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 1 sono introitate sul capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
Art. 95
 Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo, Friulia-Lis SpA, fino alla concorrenza della spesa di lire 380 milioni mediante l' utilizzo della quota residua dei fondi assegnati alla medesima Friulia-Lis SpA ai sensi del terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28.
2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con l' interesse del tre per cento e sono rimborsate entro otto anni. Le modalità per il rimborso delle obbligazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 380 milioni per l' anno 1993, con vincolo di commutazione in entrata.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1572 (2.1.251.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis SpA - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo - al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 380 milioni per l' anno 1993.
5. Al predetto onere di lire 380 milioni per l'anno 1993 si provvede, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell' articolo 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con l' entrata, di pari importo, derivante dall' operazione di cui al comma 1.
6. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1085 (3.6.2.) con la denominazione << Recupero di fondi erogati alla Friulia-Lis SpA ai sensi dell' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, a valere sul fondo di solidarietà a favore delle zone terremotate >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 380 milioni per l' anno 1993.
Art. 96
 Partecipazioni azionarie e conferimenti
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all' aumento del capitale sociale della Promotur SpA mediante il conferimento in proprietà di parte dei beni patrimoniali disponibili siti nel compendio di Pramollo, ai sensi dell' articolo 2342, secondo comma, del codice civile.
2. Il valore capitale delle azioni della Promotur SpA da assegnare alla Regione, ai fini dell'operazione di cui al comma 1, è commisurata al valore effettivo dei beni conferiti, da determinarsi ai sensi dell' articolo 2343 del codice civile, sulla base di apposita perizia asseverata.
3. Ai fini dell' attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Promotur SpA, nella quale, in particolare, sono individuati i beni interessati dal conferimento.
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. 
( ABROGATO )
(4)
7. 
( ABROGATO )
(5)
8. 
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 16, L. R. 13/2000
2Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
3Comma 5 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
4Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
5Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
6Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
Art. 97

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
Art. 98
 Centro di servizi e di documentazione
per la cooperazione economica internazionale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale di Gorizia, costituito ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e dell' articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, in società per azioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a promuovere e realizzare la trasformazione del Centro in via convenzionale, con i soggetti partecipanti e nel rispetto dei limiti e dei criteri posti dal predetto articolo 2 della legge n. 19/1991.
3. Per le finalità del presente articolo sono confermate le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione dell' Amministrazione regionale al Centro disposte in relazione al dettato dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991 a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2000
Art. 99
 Indirizzi per interventi straordinari
nell' edilizia abitativa
1. L' Amministrazione regionale, al fine di favorire l' acquisizione in proprietà da parte dei locatari degli alloggi posti in vendita dalla Fincantieri SpA, dall' Ente Zona Industriale di Trieste e dalla Azienda Agricola Torvis srl situati nei Comuni di Monfalcone, Trieste e Torviscosa, stabilisce, nell' ambito dei requisiti e dei criteri prescritti dalla legislazione regionale nel settore dell' edilizia agevolata, opportuni criteri di priorità nell' ambito della convenzione di cui all' articolo 48 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.
2. A tal fine, l' Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, di concerto con l' Assessore regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, è autorizzato a determinare i criteri predetti per i soggetti acquirenti di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.
Art. 100
 Comitato per le iniziative atte a fronteggiare
situazioni di crisi aziendale
1. Allo scopo di assicurare il miglior coordinamento delle iniziative atte a fronteggiare situazioni di crisi aziendale è costituito un Comitato, avente sede operativa presso la Direzione regionale dell' industria, composto da rappresentanti dell' Amministrazione regionale, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
2. Ai lavori del Comitato possono altresì essere invitati a partecipare altri soggetti interessati a specifici problemi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti la composizione del Comitato e gli aspetti organizzativi connessi al funzionamento del medesimo.
Art. 101
 Modifica dell' articolo 10 della legge regionale
4 maggio 1992, n. 15
1. All' articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 15/1992, le parole << sulla base delle previsioni del Piano regionale delle sistemazioni >> sono sostituite dalle parole << nel rispetto, qualora approvate, delle previsioni del Piano regionale delle sistemazioni >>.
Art. 102

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 103
 Integrazione dell' articolo 91
della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4
1. All' articolo 91, comma 9, della legge regionale n. 4/1992, è aggiunta la locuzione << , per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all' acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi >>.
2. Gli oneri derivanti dall'integrazione prevista dal comma 1 fanno carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993. Nella denominazione del capitolo 8539 dello stato di previsione predetto è aggiunta la locuzione << nonché per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico e per l' acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi >>.
Art. 104
 Modifica dell' articolo 91
della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4
1. All' articolo 91, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, modificato dall'articolo 93 della legge regionale 9 settembre 1992, n. 30, la locuzione << per l' acquisto e la realizzazione di opere ed infrastrutture da destinare all' attività istituzionale dell' azienda medesima >> è sostituita dalla locuzione << per opere di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell' azienda stessa >>.
2. Nella denominazione del capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 la locuzione << per l' acquisto e la realizzazione di opere ed infrastrutture da destinare all' attività istituzionale dell' azienda medesima >> è sostituita dalla locuzione << per opere di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell' azienda stessa >>.
Art. 105

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 106
 Modifica dell' articolo 5 della
legge regionale 22 dicembre 1971,n. 57
1. All' articolo 5, secondo comma, della legge regionale n. 57/1971, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1990, n. 54, le parole << socio- assistenziali, culturali e scientifiche >> sono sostituite dalle parole << sociali, assistenziali, culturali, scientifiche, sportive e ricreative >>.
Art. 107
 Interpretazione autentica dell' articolo 54 della legge
regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dell' articolo 15 della
legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37
1. In via di interpretazione autentica dell' art. 54, comma 5, della legge regionale n. 30/1992, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale n. 37/1992, nella non applicazione della maggiorazione degli interessi legali deve intendersi ricompresa la non applicazione della maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di Tesoreria.
Art. 108
1.
Dopo l' articolo 27 della legge regionale n. 22/1987 è inserito il seguente:
<< Art. 27 bis
 Norma di interpretazione autentica
1. I contributi di cui all' articolo 25, comma 1 e all' articolo 26, commi 1 e 4, della legge regionale n. 22/1987 possono essere concessi anche alle società, che svolgono attività di impresa, derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi, di cui all' articolo 110 del codice della navigazione, secondo i tipi societari previsti nei Titoli V e VI del Libro VI del codice civile, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 19 aprile 1993, n. 111. >>.

Art. 109
 Garanzie fidejussorie regionali
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Il periodo di sei mesi previsto dall' articolo 9, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, può essere prorogato di un ulteriore semestre.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995
Art. 110
 Adempimenti per l' attuazione dell' articolo 78
della legge 30 dicembre 1991, n. 413
1. Per far fronte agli adempimenti connessi con l'attuazione del disposto di cui all'articolo 78 della legge n. 413/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria generale, assunzioni di personale in numero non superiore ad una unità nella qualifica funzionale di consigliere e di cinque unità nella qualifica funzionale di segretario, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le esigenze di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative, rispettivamente, all' avviso di assunzione a contratto per quattro posti di consigliere di cui all' articolo 5, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, ed all' avviso di assunzione a contratto per quindici posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, nonché dalle graduatorie relative alle selezioni per l' assunzione di personale ai sensi della legge regionale 1 giugno 1987, n. 16.
3. Al personale assunto, si applica il disposto di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 20/1989 e all'articolo 50 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
4. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996
Art. 111
 Modifica dell' articolo 31 della legge regionale
1 febbraio 1993, n. 1
1. All' articolo 31, comma 2, della legge regionale n. 1/1993, le parole << lettera a) >> sono sostituite dalle parole << lettera a bis) >>.
Art. 112

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 113

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 20/2012
Art. 114

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 115
 Integrazione dell' articolo 21
della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2
1. Nelle more dell' approvazione del Programma regionale della promozione commerciale all' estero di cui all' articolo 21 della legge regionale n. 2/1992, i criteri cui devono uniformarsi i programmi di penetrazione commerciale ai fini della concessione dei contributi previsti dai Capi VIII e IX della legge regionale n. 2/1992 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' industria di concerto con l' Assessore al commercio e al turismo.
Art. 116
 Integrazione alle disposizioni
della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37
1. Le somme che alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993 risultano non impegnate ai sensi dell' articolo 140, comma 8, della legge regionale, 8 giugno 1993, n. 37, sugli ordini di accreditamento disposti sui capitoli di spesa della Rubrica attribuita alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione nel bilancio per gli anni 1993-1995 e per l' anno 1993, con esclusione degli ordini di accreditamento di cui al comma 9 del medesimo articolo 140, sono trasferite, con decreto dell' Assessore alle finanze, sul capitolo del bilancio successivo relativo al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >>.
Art. 117
1. La provvista di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 60 della legge regionale n. 30/1992, può essere utilizzata dall'Istituto di Mediocredito anche per accordare uno o più finanziamenti alla Friulia Factor Spa, o ad altri soggetti a ciò abilitati, destinati alla fattorizzazione di crediti vantati dalle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale.
2. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi di diritto comunitario in tema di aiuti alle imprese.
Art. 118

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera f), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 119
1. All' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale n. 39/1992, la lettera g) del comma 2 è così sostituita: << g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo che si svolgono all'interno dei territori di cui agli articoli 1 e 2 utilizzati come poligoni ed aree addestrative dall' Esercito, purché sia rilasciato un nulla osta da parte del Corpo d' armata competente per territorio. >>
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 120

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera f), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 121

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 104, lettera a), L. R. 18/2011
Art. 122

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 8/2001
Art. 123

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 13, comma 6, L. R. 28/1999
2Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 124

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 125
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.