LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI STATALI
ASSEGNATI AI SENSI DELL' ARTICOLO 50 DELLO STATUTO
Art. 89
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 41.000 milioni.
2. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 41.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 21.000 milioni per l' anno 1993 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1532 (2.1.253.5.10.32) con la denominazione << Conferimento a favore del FRIE per la promozione di iniziative economiche - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 41.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 21.000 milioni per l' anno 1993 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 90
 Conferimento al Fondo speciale di rotazione
a favore delle imprese artigiane
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al << Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia >>, istituito, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall' articolo 2, comma 10, del decreto legge 11 marzo 1993, n. 58, con legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, la somma di lire 8.000 milioni.
2. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 1583 (2.1.264.5.10.23) con la denominazione << Conferimenti al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 28 - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 91
 Copertura
1. All' onere complessivo di lire 49.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 25.000 milioni per l' anno 1993 e lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1995, derivante dagli articoli 89 e 90, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (Partita n. 62 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Detto importo corrisponde, per lire 2.000 milioni per l' anno 1993 relativi all' intervento di cui all' articolo 90, a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 25 febbraio 1993, n. 14.