LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 SPESE FINANZIATE CON MUTUO
Art. 66
 Interventi per la realizzazione
di opere acquedottistiche
(programma 1.1.2.)
1. Per la realizzazione delle opere acquedottistiche necessarie ad assicurare l' alimentazione idropotabile nelle Valli del Natisone, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 2345 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nelle Valli del Natisone - finanziato con contrazione di mutuo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall' articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
Art. 67
 Strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni per l'anno 1993 fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 6.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 6.000 milioni si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1654 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per l'anno 1993.
4. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall' articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.
6. All' onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 derivante dall' applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell' articolo 11 della legge regionale n. 2/1993, come modificato dall'articolo 11 . A tal fine lo stanziamento del capitolo 1654 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
Art. 68
 Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa di lire 2.250 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 2.250 milioni fa carico al capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.250 milioni per l'anno 1993.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale, n. 44/1987, con riguardo alle strutture destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1993.
5. All' onere di lire 7.250 milioni per l'anno 1993, derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 7.250 milioni per l'anno 1993.
Art. 69
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 5714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.500 milioni per l'anno 1993.
3. All' onere di lire 2.500 milioni per l'anno 1993 derivante dall' applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall' articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1993.
Art. 70
 Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle Aziende di
trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
della legge 17 febbraio 1993, n. 32
(programma 1.5.5.)
1. In relazione a quanto disposto dal decreto legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito con modificazioni nella legge n. 32/1993, al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 20.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano del disavanzo di esercizio relativo all' anno 1992 delle Aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1993.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito, nella rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IX - il capitolo 3985 (1.1.155.2.09.18) con la denominazione << Finanziamenti alle Aziende di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all' anno 1992 nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni per l' anno 1993.
4. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito al Titolo V - Categoria 5.1. - il capitolo 1663 (5.1.0) con la denominazione << Ricavo derivante dal mutuo destinato al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1992 delle Aziende di trasporto pubblico locale nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni per l' anno 1993.
Art. 71
 Autorizzazione di nuove spese finanziate con mutuo
nel settore della viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, e dall' articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
5. All' onere complessivo di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1651 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.
Art. 72
 Rideterminazione della spesa destinata
al Centro intermodale di Pordenone
(programma 1.5.3.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l' anno 1994 con l' articolo 83, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 6, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
2. Lo stanziamento del predetto capitolo 3871 è elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e ridotto di pari importo per l' anno 1994.
3. La maggiore entrata di lire 2.000 milioni per l' anno 1994 derivante dall' applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11, deve intendersi anticipata all' anno 1993, ferma restando l' attribuzione al capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
4. Lo stanziamento del predetto capitolo 1650 è elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e ridotto di pari importo per l' anno 1994.