LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITÀ
E DEI TRASPORTI
Art. 24
 Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 69, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 69, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1424 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l' anno 1993.
Art. 25
 Sistemazione opere viarie
(programma 1.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni, a favore del Comune di Grado, da utilizzare per la sistemazione del manto delle strade, in località Fossalon e Boscat, ricomprese nel compendio immobiliare del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie, già ceduto dalla Regione al Comune medesimo.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti corredata dalla relazione illustrativa degli interventi e dal preventivo di spesa.
3. Le condizioni e le modalità di rendicontazione sono specificate nel decreto di concessione del contributo che può essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 3718 (2.1.232.3.10.17) con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Grado per la sistemazione del manto delle strade, in località Fossalon e Boscat, ricomprese nel compendio immobiliare del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie, già ceduto dalla Regione al Comune medesimo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1993.
Art. 26
 Ripristino somme disimpegnate
su fondi statali vincolati
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8 è autorizzata la spesa di lire 1.110 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito il capitolo 3717 (2.1.210.3.10.17) con la denominazione << Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all'articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, ed all'articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.110 milioni per l'anno 1993.
Art. 27
 Interventi di dragaggio nelle vie di navigazione interne
(programma 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come integrato dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30, ad esclusione di quelle indicate dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 22/87, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l' anno 1993.
Art. 28
 Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia
(programma 1.5.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall' articolo 24 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l' Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
Art. 29
 Interventi a favore degli investimenti
privati nei porti
(programma 1.5.4.)
1. All'articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, alla fine del comma 1, aggiungere la frase: << Beneficiano altresì dei predetti contributi le società derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi di cui all' articolo 110 del codice della navigazione che svolgono attività di impresa >>.
2. Per le finalità previste dall' articolo 25, della legge regionale n. 22/1987, come integrato dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993.
Art. 30
 Interventi a favore degli investimenti
privati nei porti
(programma 1.5.4.)
1.
All'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche alle società derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi di cui all' articolo 110 del codice della navigazione che svolgono attività di impresa e alle imprese esercenti servizi portuali ai sensi dell' articolo 111 del codice della navigazione per l' acquisto di beni necessari alla propria attività. >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale n. 22/1987, come sostituito dal comma 1, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 100 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
4. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 31
 Contributi annui costanti per l' acquisto di autobus
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 57 bis della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come inserito dall' articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono autorizzati un limite di impegno di lire 300 milioni nell' anno 1994 e un limite di impegno di lire 200 milioni nell' anno 1995.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
a) lire 300 milioni per l' anno 1994;
b) lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;
c) lire 200 milioni per l' anno 2004.

3. L' onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 fa carico al capitolo 4012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 32
 Acquisto di scuolabus
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell' anno 1993, l' ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
3. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.