LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' AMBIENTE,
DELLE OPERE PUBBLICHE E DELL' EDILIZIA
Art. 16
 Depurazione e risanamento delle acque
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.
Art. 17
 Opere idrauliche e di risistemazione idrogeologica
(programma 1.2.1.)
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l' anno 1993.
Art. 18
 Salvaguardia dell' ambiente forestale
e dei parchi naturali
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come da ultimo modificato dall' articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale n. 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993.
Art. 19
 Opere di pubblico interesse
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, ed integrato dall' articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 90 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per l' anno 1993 e lire 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 360 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. È revocato il limite d' impegno decennale di lire 54 milioni autorizzato nell' anno 1993 con l'articolo 105 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, per le finalità previste dall' articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale n. 20/1983, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale n. 53/1985, ed integrato dall'articolo 80 della legge regionale n. 30/1992, ed iscritto sul capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 nella misura di lire 162 milioni per l'anno 1993 e di lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2000.
6. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000, sono revocate.
7. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale n. 20/1983, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale n. 53/1985, ed integrato dall' articolo 80 della legge regionale n. 30/1992 è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 54 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 162 milioni per l' anno 1993 e lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2010.
9. L' onere complessivo di lire 270 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 20
 Finanziamento per il restauro
dell' ex caserma Monte Santo
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 19, commi 7 e 8, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l' anno 1993.
Art. 21
 Edilizia agevolata
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 10.000 milioni per l'anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 88 e dall' articolo 94, come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e dall' articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite d' impegno di lire 11.300 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 11.300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
5. L' onere di lire 11.300 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. All' onere di lire 11.300 milioni per l'anno 1995 si provvede:
a) per lire 10.000 milioni mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 3298 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
b) per lire 1.300 milioni mediante storno dal capitolo 8840 dello stato di previsione medesimo.

Art. 22
 Progetto di ricerca per il recupero
e la valorizzazione dei borghi rurali
del Friuli-Venezia Giulia
(programma 1.4.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti comunali di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi al riuso abitativo, con riferimento alla << casa a corte >> friulana, di interesse storico culturale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici di apposita domanda corredata del preventivo di spesa e può essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento sono specificati nel decreto di concessione del medesimo.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2.- spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 3339 (2.1.232.5.07.26) con la denominazione << Finanziamento di progetti di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi al riuso abitativo, con riferimento alla 'casa a corte' friulana, di interesse storico culturale >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
Art. 23
 Interventi di protezione civile
(programma 1.2.2.)
1. Per la concessione dei contributi previsti dal Titolo II della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, secondo quanto disposto dall' articolo 13 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l' anno 1993.