LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 94
 Rientro al bilancio regionale di somme afferenti
alla gestione fuori bilancio di cui all' articolo 6
della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10.
1. Ad integrazione del disposto di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e con le modalità ivi indicate, la Friulia SpA, in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 10/1984, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale ulteriori disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 10/1984, nell' importo di lire 2.000 milioni, entro e non oltre la data del 31 luglio 1993.
2. Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 1 sono introitate sul capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.