LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 67
 Strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni per l'anno 1993 fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 6.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 6.000 milioni si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1654 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per l'anno 1993.
4. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall' articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.
6. All' onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 derivante dall' applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell' articolo 11 della legge regionale n. 2/1993, come modificato dall'articolo 11 . A tal fine lo stanziamento del capitolo 1654 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.