LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 61
 Interventi a favore della cooperazione
(programma 3.3.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Unione regionale della Cooperazione del Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 100 milioni, per l'anno 1993, a sostegno dell' attività istituzionale.
2. I termini e le modalità per la rendicontazione del contributo di cui al comma 1 sono indicati nel decreto di concessione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica 25 - programma 3.3.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione XII - è istituito il capitolo 8089 ( 1.1.163.2.12.32. ) con la denominazione << Contributo all' Unione regionale delle cooperative a sostegno dell' attività istituzionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.