LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 28
 Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia
(programma 1.5.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall' articolo 24 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l' Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.