LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 Riduzione e revoca di spese pluriennali
relative ad assegnazioni statali
1. Il limite d' impegno di lire 665.000.000 assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, autorizzato con l' articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, già ridotto di lire 521.055.652 a decorrere dall' anno 1986 con l'articolo 16, primo comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, di lire 46.941.642 a decorrere dall' anno 1991 con l'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e di lire 18.933.144 a decorrere dall' anno 1992 con l'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è ulteriormente ridotto di lire 12.539.280 a decorrere dall'anno 1993, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
2. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 1997, sono ridotte di lire 12.539.280 per ciascuno degli anni medesimi.
3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti dell' importo complessivo di lire 37.617.840, suddiviso in ragione di lire 12.539.280 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
4. Le riduzioni relative agli anni 1996 e 1997 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. La spesa complessiva di lire 7.442.315.460, suddivisa in ragione di lire 1.356.723.492 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997, di lire 509.065.000 per l' anno 1998, di lire 105.376.000 per l'anno 1999 e di lire 44.257.000 per l'anno 2000, autorizzata con l' articolo 17 della legge regionale n. 34/1986, in relazione all' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, primo comma, lettera a), della legge n. 153/1975, ed iscritta nel bilancio regionale sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, già ridotta di complessive lire 8.604.000, suddivise in ragione di lire 1.138.000 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1999 e di lire 638.000 per l' anno 2000, con l' articolo 16, comma 5, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, e risultante pertanto stanziata sui citati capitoli per complessive lire
7.433.711.460, suddivise in ragione di lire 1.355.585.492 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997, di lire 507.927.000 per l'anno 1998, di lire 104.238.000 per l'anno 1999 e di lire 43.619.000 per l' anno 2000, è revocata in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.

6. Le quote relative alla predetta spesa, autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 nella misura indicata al comma 5, sono revocate.
7. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti dell' importo complessivo di lire 4.066.756.476, suddiviso in ragione di lire 1.355.585.492 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
8. Le riduzioni relative agli anni dal 1996 al 2000 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
9. Il limite d'impegno di lire 100 milioni, autorizzato con l' articolo 15 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, ed iscritto sul capitolo corrispondente all'attuale 6392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, in corrispondenza, fino al 2001, all' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed iscritta sul capitolo corrispondente all' attuale 274 dello stato di previsione dell' entrata, è revocato a decorrere dall'anno 1993, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 274 dello stato di previsione dell' entrata.
10. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 2002, sono revocate.
11. Gli stanziamenti dei capitoli 274 dello stato di previsione dell' entrata e 6392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono ridotti dell' importo complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
12. Le riduzioni relative agli anni dal 1996 al 2002 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
13. Il limite d' impegno di lire 149.000.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, autorizzato con gli articoli 6 e 11 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 50, ed iscritto nel bilancio regionale sui capitoli corrispondenti agli attuali 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è ridotto di lire 123.427.252 a decorrere dall' anno 1993, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul capitolo 414 dello stato di previsione dell' entrata.
14. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni 1993 e 1994, sono ridotte di lire 123.427.252 per ciascuno degli anni medesimi.
15. Gli stanziamenti dei capitoli 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono ridotti dell' importo complessivo di lire 246.854.504, suddiviso in ragione di lire 123.427.252 per ciascuno degli anni 1993 e 1994.