LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 Istituzione di partita di fondo globale
finanziata con contrazione di mutuo
1. Sul fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, all' elenco n. 5, allegato al medesimo stato di previsione, è istituita - nel programma 1.2.2. - la partita n. 55 (2.1.280.3.10.32) con la denominazione << Interventi per la cessione dei beni immobili nel compendio minerario di Raibl - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento di lire 4.500 milioni per l' anno 1994.
2. Al predetto onere di lire 4.500 milioni si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni per l'anno 1994.