LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 116
 Integrazione alle disposizioni
della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37
1. Le somme che alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993 risultano non impegnate ai sensi dell' articolo 140, comma 8, della legge regionale, 8 giugno 1993, n. 37, sugli ordini di accreditamento disposti sui capitoli di spesa della Rubrica attribuita alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione nel bilancio per gli anni 1993-1995 e per l' anno 1993, con esclusione degli ordini di accreditamento di cui al comma 9 del medesimo articolo 140, sono trasferite, con decreto dell' Assessore alle finanze, sul capitolo del bilancio successivo relativo al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >>.