LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 110
 Adempimenti per l' attuazione dell' articolo 78
della legge 30 dicembre 1991, n. 413
1. Per far fronte agli adempimenti connessi con l'attuazione del disposto di cui all'articolo 78 della legge n. 413/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria generale, assunzioni di personale in numero non superiore ad una unità nella qualifica funzionale di consigliere e di cinque unità nella qualifica funzionale di segretario, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le esigenze di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative, rispettivamente, all' avviso di assunzione a contratto per quattro posti di consigliere di cui all' articolo 5, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, ed all' avviso di assunzione a contratto per quindici posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, nonché dalle graduatorie relative alle selezioni per l' assunzione di personale ai sensi della legge regionale 1 giugno 1987, n. 16.
3. Al personale assunto, si applica il disposto di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 20/1989 e all'articolo 50 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
4. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996