LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 63
 
1. In via transitoria è consentito derogare a quanto previsto dal precedente articolo 33 per gli interventi di edilizia convenzionata, relativamente alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In via transitoria è altresì consentito concedere i contributi o le anticipazioni alle cooperative edilizie che, prima dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano sanato eventuali irregolarità concernenti i requisiti degli amministratori.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.