LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 15
 
1.
L' articolo 33 bis della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come inserito dall' articolo 13 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 33 bis
 Esame tecnico sui progetti di edilizia
convenzionata ed agevolata
1. È rimesso alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici il compito di esprimere parere sui progetti di edilizia convenzionata, sulle relative varianti, nonché sugli elaborati tecnici che sono previsti dalla normativa tecnica di cui all' articolo 8, primo comma, lettera d).
2. Il parere per i progetti di edilizia convenzionata è vincolante ai fini della convenzione di cui al successivo articolo 86.
3. L' esame dei progetti relativi ad interventi di edilizia agevolata viene effettuato dalle Direzioni provinciali in sede di istruttoria dei provvedimenti di concessione del contributo, salvo quanto previsto per la concessione di mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito in attuazione di specifiche convenzioni con l' Amministrazione regionale.
4. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese il Direttore dei lavori viene nominato dall' operatore su designazione del Sindaco del Comune. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.