Art. 53
1. In via di interpretazione autentica dell'
articolo 33 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, per fase del grezzo deve intendersi la realizzazione delle opere di costruzione fino a completamento della copertura o impermeabilizzazione del tetto nonché delle pareti interne.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 54
2. Tuttavia, in via transitoria, per le domande già presentate fino alla data dell'8 giugno 1992, il Direttore provinciale dei servizi tecnici è autorizzato a concedere, su domanda degli interessati, da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il contributo o l' anticipazione anche nei casi in cui l'acquisto o l' inizio dei lavori per interventi di nuova costruzione o recupero sia intervenuto senza la preventiva richiesta di variazione del tipo o località di intervento.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 55
1. Le cooperative edilizie che sono socie di consorzi di cooperative preventivamente riconosciuti dalla Regione sulla base di criteri di affidabilità tecnica ed amministrativa e che intendono avvalersi del loro apporto tecnico per la progettazione, la direzione e l' appalto dei lavori relativi all'intervento finanziato, hanno priorità per l' accesso ai benefici di edilizia convenzionata.
2. Nei casi di cui al comma 1, i massimali di spesa ammissibili a finanziamento regionale sono incrementati del 5%.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 57
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 59
2. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari preventivi di cui all'
articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 ed in relazione al biennio, stabiliscono la destinazione delle corrispondenti annualità del contributo per la realizzazione degli interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio, compresi nel programma di cui al comma 1.
4. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari consuntivi, devono dare esplicitamente atto dell' intervenuta deliberazione di aggiudicazione dei lavori relativi all' utilizzo delle annualità del contributo di cui al comma 1 afferenti al biennio precedente.
5. Le annualità non utilizzate secondo quanto indicato dal comma 4, sono restituite all'Amministrazione regionale entro 60 giorni dall' approvazione assessorile del piano finanziario consuntivo.
6. In alternativa ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari, con unico provvedimento riferito a tutte le annualità i contributi pluriennali anche per sopperire all' onere dei mutui, sia in linea capitale che interessi e dei relativi prefinanziamenti, che gli stessi accendono per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 9/1999
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 60
1. In deroga a quanto stabilito dal
comma 2 dell' articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è consentito concedere i benefici di edilizia convenzionata ed agevolata per acquisti tra parenti ed affini entro il secondo grado, purché le relative domande siano state presentate prima dell'8 giugno 1992 e l' unità immobiliare oggetto dell'intervento non abbia beneficiato di agevolazioni pubbliche in materia di edilizia residenziale, con esclusione di quelle previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 20 giugno 1977, n. 30, Capo III, e dalle leggi 29 maggio 1982, n. 308 e 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di risparmio energetico, nei dieci anni precedenti la domanda.
2. In deroga a quanto disposto dal
comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, tra le priorità previste dal medesimo comma rientrano anche le domande presentate dopo l'8 giugno 1992 e comunque entro il 31 dicembre 1992, per le quali i richiedenti abbiano acquisito la proprietà o dato inizio ai lavori per la costruzione o il recupero di un alloggio entro il 31 dicembre 1992.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 61
1. In via di sanatoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i contributi, a suo tempo concessi alle cooperative edilizie che risultano poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite non oltre la data del 31 dicembre 1993, direttamente ai soci delle stesse che acquisiscono la proprietà degli alloggi realizzati.
2. I soci di cui al comma 1, oltre ai requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti, non devono avere carichi penali pendenti ovvero condanne per fatti connessi con la realizzazione dell' intervento.
3. Il Direttore regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici è autorizzato a trasferire ed erogare il contributo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, previa acquisizione in via esclusiva della dichiarazione di regolare esecuzione redatta ai sensi dell'
articolo 36 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dal precedente articolo 17, della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del certificato del casellario giudiziario generale e dei certificati dei carichi pendenti e di apposita dichiarazione del commissario liquidatore o del curatore fallimentare circa il definitivo trasferimento della proprietà per assenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli.
3 bis. Sono fatti salvi gli eventuali accertamenti dei requisiti soggettivi effettuati dalla Commissione assegnazioni alloggi, di cui all'
articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai diversi momenti di riferimento dei requisiti stessi. Su specifica istanza dei soci la Commissione può altresì accertare il possesso dei requisiti soggettivi prescritti anche con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo da parte della cooperativa.
4. Per le anticipazioni già deliberate ai sensi dell'
articolo 80 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in favore di cooperative, per le quali non sia stato emesso il decreto di concessione in quanto le stesse risultano già poste in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la concessione ed erogazione direttamente a favore dei soci che acquisiscono la proprietà degli alloggi, previa presentazione, della documentazione di cui al comma 3.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soci che ne facciano domanda una integrazione fino al 20% dei contributi e delle anticipazioni già concessi o deliberati a favore delle cooperative di cui ai commi precedenti.
6. La concessione ed erogazione sono disposte con unico provvedimento ed in unica soluzione ad avvenuta realizzazione dell' iniziativa edilizia ammessa ad anticipazione ed a completamento della documentazione prescritta.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994
2Comma 3 bis aggiunto da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994
3Parole sostituite al comma 4 da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994
4Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 21, comma 1, L. R. 31/1995
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 9/1999
6Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 61 bis
1. In alternativa ai contributi previsti dall'articolo 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soci delle Cooperative che risultano poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite non oltre la data del 31 dicembre 1993, anticipazioni di importo non superiore a lire 85 milioni per alloggio, da restituire in 15 anni al tasso del tre per cento, mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento, con decorrenza iniziale dall' 1 marzo o dall' 1 settembre immediatamente successivi all'erogazione delle anticipazioni stesse.
2. Le anticipazioni sono finalizzate all'acquisizione in proprietà in via definitiva per assenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli degli alloggi delle cooperative di cui al comma 1, realizzati o in corso di realizzazione.
3. L'ultimazione dei lavori, per gli alloggi in corso di realizzazione, deve intervenire entro tre anni dalla data di acquisizione della relativa proprietà da parte dei soci, a pena di decadenza dall'anticipazione e conseguente restituzione in unica soluzione della quota capitale residua maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.
4. L'erogazione dell' anticipazione, che può intervenire anche prima dell'acquisizione della proprietà dell'immobile, è subordinata alla presentazione, in via esclusiva, di idonea garanzia fideiussoria bancaria per importo pari alla quota capitale da restituire, fino alla completa estinzione dell'anticipazione stessa, del verbale di accertamento dei requisiti soggettivi del socio richiedente da parte dell'apposita commissione di cui all'
articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nonché del certificato del casellario giudiziario generale e dei certificati dei carichi pendenti da cui risulti che i beneficiari non hanno carichi penali pendenti ovvero condanne per fatti connessi alla realizzazione dell'intervento oggetto dell'anticipazione.
5. I requisiti soggettivi dei soci richiedenti, ove non già accertati in precedenza, sono verificati con riferimento alla data del 17 giugno 1993.
7. All'importo delle anticipazioni di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni che prevedono incrementi dei massimali ammissibili a contributo di edilizia convenzionata ed agevolata.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 199, comma 2, L. R. 5/1994
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 61 ter
1. I soci delle cooperative edilizie, già assegnatarie con deliberazione della Giunta regionale di agevolazioni per la realizzazione di alloggi, ancorché successivamente revocate, poste in liquidazione coatta, amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 61 e 61 bis, possono presentare domanda, entro il 30 giugno 1994, per l'ottenimento dei contributi di edilizia agevolata, ai sensi degli articoli 88, 90 e 94 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificati dagli articoli 33 e 35 e rispettivamente sostituito dall'articolo 36.
2. Alle domande presentate ai sensi del comma 1 viene data priorità assoluta in sede di formulazione delle graduatorie di accesso ai benefici, ivi compresi quelli previsti dal Titolo IV nei confronti di tutte le domande presentate dopo il 31 dicembre 1992.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 199, comma 3, L. R. 5/1994
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.