TITOLO IV
ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI PER LA
CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI
Art. 47
Acquisto di obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito
fondiario ed edilizio
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito fondiario ed edilizio, purché le stesse siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
2. La provvista di cui al precedente comma, integrata da ulteriore provvista resa disponibile dagli Istituti o Sezioni di Credito fondiario ed edilizio, in quantità non inferiore a quella di provenienza regionale, è finalizzata al finanziamento di interventi di edilizia agevolata.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 12, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 48
1. Per l'utilizzo della provvista di cui all'articolo 47 l' Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta di concerto con l' Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di Credito fondiario ed edilizio operanti in regione apposita convenzione, al fine di consentire la concessione di mutui ai privati per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono stabilire:
a) l' entità del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia di provenienza regionale che bancaria, secondo quanto previsto dall' articolo 47;
b) l' indicazione degli Istituti di credito che concorrono alla formazione della provvista;
c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la durata dei mutui stessi;
d) le modalità di formulazione della graduatoria tra le domande presentate dai privati, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per l' accesso ai benefici di edilizia agevolata, e i tempi per la concessione dei mutui.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 99, L. R. 47/1993
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 49
Ammissione ai mutui agevolati
1. Le domande dei privati per l' ottenimento dei mutui agevolati previsti dalla convenzione di cui all'articolo 48, sono presentate presso uno degli Istituti di credito che hanno contribuito a formare la provvista.
2. La graduatoria tra le domande presentate è approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici.
3. L' istruttoria della documentazione presentata dai privati - ivi compreso l' accertamento dei requisiti soggettivi degli stessi e l' esame tecnico sugli elaborati progettuali - è curata dall' Istituto o Sezione di Credito fondiario ed edilizio convenzionati.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 50
Approvazione delle convenzioni e impegno della spesa
1. Con unico provvedimento, l' Assessore alle finanze procede all' approvazione della convenzione di cui all' articolo 48, nonché alla concessione ed impegno dei fondi per l' acquisto delle obbligazioni di cui all'articolo 47.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 51
1. Per le finalità previste dall' articolo 47 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1994.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 1581 (2.1.254.3.08.26) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito fondiario ed edilizio aventi sede in regione, per il finanziamento di interventi di edilizia agevolata >> e con lo stanziamento << per memoria >> per l' anno 1993 e di lire 10.000 milioni per l' anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 10.000 milioni, in termini di competenza, per l'anno 1994, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3298 dello stato di previsione precitato.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.