LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 61
1. In via di sanatoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i contributi, a suo tempo concessi alle cooperative edilizie che risultano poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite non oltre la data del 31 dicembre 1993, direttamente ai soci delle stesse che acquisiscono la proprietà degli alloggi realizzati.
2. I soci di cui al comma 1, oltre ai requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti, non devono avere carichi penali pendenti ovvero condanne per fatti connessi con la realizzazione dell' intervento.
3. Il Direttore regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici è autorizzato a trasferire ed erogare il contributo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, previa acquisizione in via esclusiva della dichiarazione di regolare esecuzione redatta ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dal precedente articolo 17, della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del certificato del casellario giudiziario generale e dei certificati dei carichi pendenti e di apposita dichiarazione del commissario liquidatore o del curatore fallimentare circa il definitivo trasferimento della proprietà per assenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli.
3 bis. Sono fatti salvi gli eventuali accertamenti dei requisiti soggettivi effettuati dalla Commissione assegnazioni alloggi, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai diversi momenti di riferimento dei requisiti stessi. Su specifica istanza dei soci la Commissione può altresì accertare il possesso dei requisiti soggettivi prescritti anche con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo da parte della cooperativa.
4. Per le anticipazioni già deliberate ai sensi dell' articolo 80 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in favore di cooperative, per le quali non sia stato emesso il decreto di concessione in quanto le stesse risultano già poste in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la concessione ed erogazione direttamente a favore dei soci che acquisiscono la proprietà degli alloggi, previa presentazione, della documentazione di cui al comma 3.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soci che ne facciano domanda una integrazione fino al 20% dei contributi e delle anticipazioni già concessi o deliberati a favore delle cooperative di cui ai commi precedenti.
6. La concessione ed erogazione sono disposte con unico provvedimento ed in unica soluzione ad avvenuta realizzazione dell' iniziativa edilizia ammessa ad anticipazione ed a completamento della documentazione prescritta.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994
2Comma 3 bis aggiunto da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994
3Parole sostituite al comma 4 da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994
4Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 21, comma 1, L. R. 31/1995
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 9/1999
6Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.