LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 51
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 47 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1994.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 1581 (2.1.254.3.08.26) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito fondiario ed edilizio aventi sede in regione, per il finanziamento di interventi di edilizia agevolata >> e con lo stanziamento << per memoria >> per l' anno 1993 e di lire 10.000 milioni per l' anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 10.000 milioni, in termini di competenza, per l'anno 1994, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3298 dello stato di previsione precitato.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.