LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 49
 Ammissione ai mutui agevolati
1. Le domande dei privati per l' ottenimento dei mutui agevolati previsti dalla convenzione di cui all'articolo 48, sono presentate presso uno degli Istituti di credito che hanno contribuito a formare la provvista.
2. La graduatoria tra le domande presentate è approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici.
3. L' istruttoria della documentazione presentata dai privati - ivi compreso l' accertamento dei requisiti soggettivi degli stessi e l' esame tecnico sugli elaborati progettuali - è curata dall' Istituto o Sezione di Credito fondiario ed edilizio convenzionati.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.