LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 36
 
1.
L'articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 94
 Anticipazioni alternative
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli operatori di cui all' articolo 21, in alternativa ai contributi previsti dagli articoli 85, 88, 89 e 90, anticipazioni di importo pari a lire 42.500.000 annue per alloggio, per una durata di 2 anni, per una spesa ammissibile complessiva di lire 85.000.000 da restituire in 30 rate semestrali con decorrenza iniziale dall' 1 marzo successivo all' erogazione del saldo dell' anticipazione concessa.
2. La rata semestrale da restituire è pari, per la prima semestralità, ad un trentesimo delle anticipazioni complessivamente concesse e viene successivamente maggiorata, ogni semestre, di una quota pari al 3.5% del capitale precedentemente restituito. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.