LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 34
 
1.
All' articolo 93 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 37 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è aggiunto il seguente comma:
<< I contributi semestrali spettanti che, a causa dello scostamento temporale tra l' inizio dell' ammortamento del mutuo e l' assunzione dell' impegno di spesa da parte dell' Amministrazione regionale, non possono essere erogati alle scadenze delle rispettive rate del mutuo, sono disposti presso l' Istituto di credito mutuante, anche dopo l' estinzione del mutuo, a favore del beneficiario. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.