LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 10
 
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, ai fini di cui all' articolo 56, primo, terzo e quarto comma, all' articolo 57, terzo comma, lettera a), all'articolo 61, primo comma, lettera d), all'articolo 67, primo comma e all' articolo 71, terzo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, si considera l' intero nucleo familiare quale risulta dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciata dal Comune di residenza.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.