LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 
1.
L'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 Obiettivi dell'azione regionale nel settore dell' edilizia
residenziale pubblica
1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove l' acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell' edilizia abitativa mediante interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata diretti al recupero, alla costruzione ed all'acquisto di abitazioni.
2. L' azione della Regione deve considerare in forma prioritaria le esigenze del recupero del patrimonio edilizio esistente e della sua riqualificazione urbana.
3. Nell'ambito dell'azione di cui al comma 2, la Regione riserva pure particolare attenzione alle esigenze di recupero dei borghi friulani, montani e carsici. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.