LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 NORME FINANZIARIE
Art. 141
 
1. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, sul quale viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.
4. Sul precitato capitolo 8655 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 11, 12, comma 1, 14, 15, comma 1, degli articoli 21, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 50, comma 3, e degli articoli 84, 89, 95, 97, 98, 99, 104, 106, 108 e 125, comma 2 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 216.980.491.837, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15, comma 3, e 80, comma 1, fanno carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 17, 49, comma 4, 80, comma 2, 100 e 127, fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 390.002.424, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 23 fanno carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 39, fanno carico al capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 6.783.954.425, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 40 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 6.375.018.961, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 49, comma 1, fanno carico al capitolo 8691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 55.344.867, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 87 fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 4.053.220.382, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.
13. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come modificato dall'articolo 53 della presente legge, fanno carico al capitolo 8704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 380 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 55, 57, 58 e 102 fanno carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 2.184.626.914, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8621, dopo la locuzione << ed a giudizi >>, viene aggiunta la locuzione << nonché spese dirette e rimborso ai Comuni delle spese connesse a recupero giudiziale delle somme indebitamente corrisposte a titolo di contributo >>.
15. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 80 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come sostituito dall'articolo 59 della presente legge, fanno carico al capitolo 8706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 500 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8706, dopo la locuzione << ad uso scolastico >>, viene inserita la locuzione << e assistenziale >>.
16. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 110 fanno carico al capitolo 8627 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 225.885.510, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8627 dopo la locuzione << Spese >> è inserita la locuzione << e rimborsi >>.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 92 e 111 fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 2.952.586.308, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8606 dopo la locuzione << e compensi >> è inserita la locuzione << , anche a titolo di rimborso >>.
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 fanno carico al capitolo 8678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 3.675.393.809, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 65, 66, 69 e 70 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 52.682.687.940, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.
20. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'articolo 89 fanno carico al capitolo 8721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 350.000.000, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.
21. L' onere previsto dall' articolo 107 fa carico al capitolo 8688 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, su cui viene iscritto lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l' anno 1993.
22. Al predetto onere di lire 800 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.
23. Sul precitato capitolo 8688 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 142
 
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 30, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall' articolo 10 della presente legge, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - per memoria - al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1062 (3.6.1) con la denominazione << Acquisizione dei corrispettivi di cessione di unità immobiliari introitati ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni >>.
2. Per le somme accertate sul precitato capitolo 1062 trova applicazione l'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni relativamente all' iscrizione in spesa delle somme.
Art. 143
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 103 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - viene istituito il capitolo 8727 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione: << Finanziamento al Comune di Enemonzo per il recupero ed il consolidamento antisismico di un edificio danneggiato dagli eventi sismici da destinare a centro di accoglienza residenziale con finalità assistenziali in favore di persone portatrici di handicap >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.
4. Sul precitato capitolo 8727 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 144
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 105 è autorizzata al spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - viene istituito il capitolo 8728 (2.1.232.3.07.26) con la denominazione: << Sovvenzione al Comune di Venzone per le spese relative all'espropriazione e l'occupazione temporanea e d' urgenza delle aree necessarie a realizzare l' insediamento abitativo denominato << Villaggio canadese >> >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 7 del 9.2.1993.
4. Sul precitato capitolo 8728 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 145
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'articolo 109 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 492.467.216, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente nella denominazione del precitato capitolo 8681, dopo la locuzione << montagna >> è aggiunta la locuzione << nonché di opere per la difesa geologica >>.
Art. 146
 
1. In relazione all' applicazione del disposto di cui all' articolo 140, commi 1 e 2, con la legge di bilancio per gli anni 1994-1996 e per l' anno 1994, vengono effettuate la riclassificazione e la modifica delle denominazioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa appartenenti alla Rubrica n. 27 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione.