LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 ALTRE NORME DI INTERVENTO
Art. 102
 
1. I Sindaci dei Comuni terremotati sono autorizzati a recuperare le somme indebitamente corrisposte a qualunque titolo in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici e, nel caso di infruttuoso esperimento della relativa azione sul piano amministrativo, gli stessi Sindaci sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio legale di liberi professionisti per il recupero giudiziale delle somme predette.
2. Le spese connesse all' azione di recupero giudiziale sono a carico dell' Amministrazione regionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle somme erogate con spesa a carico dei capitoli di bilancio assegnati alla Segreteria generale straordinaria.
4. Le azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, eventualmente promosse sul piano amministrativo prima dell' entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni del presente articolo, sono fatte salve a tutti gli effetti.
5. Sono altresì assunte a carico dell' Amministrazione regionale le spese di registrazione dei decreti ingiuntivi di pagamento emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini del recupero giudiziale di somme indebitamente erogate in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 103
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici donato al Comune medesimo dopo il 6 maggio 1976 con il vincolo modale di destinarlo a centro di accoglienza residenziale con finalità assistenziali in favore di persone portatrici di handicap.
2. Il recupero può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l' edificio alla destinazione d' uso indicata al comma 1.
3. Per conseguire il finanziamento il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 104
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Venzone, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la progettazione esecutiva delle opere di ricostruzione degli edifici compresi nel centro storico, limitatamente agli importi che risultino eccedenti rispetto alle somme rimborsate al Comune dalla Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici e culturali per il Friuli-Venezia Giulia.
2. Sono ammesse a rimborso oltre alle spese per gli onorari e compensi di progettazione, anche quelle relative agli interessi corrisposti ai professionisti per ritardati pagamenti.
3. La domanda per ottenere il rimborso delle spese anzidette va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'erogazione dei fondi necessari al Comune di Venzone viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
Art. 105
 (Spese per occupazione e acquisizione aree)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, compresi gli eventuali interessi sulle somme capitali, che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l'occupazione temporanea e l'acquisizione di aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Note:
1Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 9/1994
2Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 106
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità all' edificio sito in Comune di Faedis e denominato << Villa Zucco - Partistagno >>, anche in supero dei parametri di convenienza tecnica ed economica di cui al DPGR 25 gennaio 1980, n. 072/SGS.
2. Trovano applicazione le procedure di intervento e di finanziamento previste dalle vigenti disposizioni per il recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L' intervento previsto dal presente articolo è subordinato alla stipula con il Comune di una convenzione finalizzata all'utilizzo, in tutto o in parte, dell'edificio per scopi di interesse pubblico o sociale di durata non inferiore a quindici anni decorrenti dal rilascio della licenza di agibilità dei locali.
4. Le clausole della convenzione indicata al comma 3 prevalgono su quelle incompatibili eventualmente contenute nella convenzione principale stipulata secondo lo schema approvato con DPGR 10 maggio 1978 n. 019/SGS.
Art. 107
 
1. Per il completamento, l' arredamento e la realizzazione delle infrastrutture annesse all' immobile ripristinato con i finanziamenti recati dagli articoli 36 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, e 72 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1993, a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 108
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Paularo, prima dell' entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di una perizia suppletiva e di variante dei lavori di ristrutturazione e completamento dell' edificio municipale colpito dagli eventi sismici del 1976.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L' erogazione dei fondi al Comune di Paularo viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
Art. 109
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Gemonese un finanziamento straordinario per l' esecuzione nel territorio del Comune di Gemona del Friuli di barriere paramassi e di altre opere di difesa geologica per la stabilizzazione di pendici montane rese franose a causa degli eventi sismici.
2. Per conseguire il finanziamento la Comunità montana interessata presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il finanziamento previsto dal presente articolo non è subordinato al requisito della proprietà in capo alla Comunità montana del Gemonese delle aree assoggettate all' intervento di difesa.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 110
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese per i lavori di demolizione e sgombero macerie dei fabbricati colpiti dagli eventi sismici, sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quali concessionari della Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, così come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, ancorché il relativo credito si sia prescritto per il decorso del termine di legge. Le domande relative devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai Comuni concessionari dei lavori di cui al comma 1, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori anzidetti dopo la scadenza dei termini stabiliti, sono rimborsate le relative spese su domanda da presentarsi nel termine indicato al comma 1.
3. I rimborsi delle spese eventualmente disposti dalla Segreteria generale straordinaria a favore dei Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
4. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori di cui al comma 1 non risultino essere stati ultimati, pur essendo scaduti i termini relativi, detti termini sono prorogati, in via di sanatoria, fino al 31 dicembre 1994.
5. Rimane fermo il diritto dei Comuni ad ottenere il rimborso delle spese per i lavori di demolizione e sgombero delle macerie effettuati nei termini stabiliti, ancorché prorogati ai sensi del comma 4, su richiesta da presentarsi entro l' ordinario termine di prescrizione.
6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rimborsare le spese indicate al comma 1 derivanti da perizie suppletive e di variante approvate dai Comuni in via di sanatoria, a lavori ormai effettuati, prima dell' entrata in vigore della presente legge, quando nei singoli casi la particolare natura dei lavori e lo stato dei luoghi e degli edifici rendeva impossibile od oltremodo difficoltoso il rispetto della vigente legislazione sui lavori pubblici.
Art. 111
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono assunte a carico dell' Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli incarichi conferiti a professionisti esterni, anche in modo non regolare o in via di sanatoria, in ordine agli accertamenti tecnici sugli edifici danneggiati dagli eventi sismici, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e degli articoli 18, 24 e 33 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché in ordine alle prestazioni consultive rese in seno alle commissioni di esperti chiamati a decidere i ricorsi presentati avverso le operazioni di rilevamento danni causati dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 5 della legge regionale n. 17/1976 e 20 della legge regionale n. 30/1977, ancorché effettuate in assenza di regolare documentazione giustificativa.
2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è disposto dietro presentazione di una dichiarazione sindacale attestante l' entità della spesa sostenuta, distinta per professionista, con l' indicazione degli edifici ai quali si riferiscono le prestazioni professionali.
3. Nei casi indicati al comma 1 sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I provvedimenti di spesa riguardanti la corresponsione ai gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, dei compensi accessori e dei rimborsi spese di cui agli articoli 4 e 6 della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 maggio 1949, n. 143, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in difetto della documentazione giustificativa, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche oltre i limiti della percentuale di conglobamento forfettario dei compensi e rimborsi predetti stabilita nei disciplinari d' incarico stipulati dai Comuni sulla base dello schema approvato con DPGR 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa concernenti la corresponsione dei compensi e i rimborsi spese in favore dei professionisti appartenenti ai gruppi tecnici indicati al comma 4 eventualmente assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge senza l' osservanza delle modalità e condizioni stabilite nei disciplinari d' incarico stipulati in conformità allo schema approvato con DPGR 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.
6. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di spesa fatti salvi a norma dei commi 3, 4 e 5 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Le disposizioni recate dall' articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall' articolo 68 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Sono fatti salvi a tutti gli effetti gli incarichi professionali eventualmente conferiti dalla Segreteria generale straordinaria prima dell' entrata in vigore della presente legge in ordine all' accertamento dello stato di attuazione dei lavori assistiti dal contributo di cui all' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni. I compensi dovuti ai professionisti per le prestazioni anzidette sono assunti a carico della Segreteria generale straordinaria in misura non superiore a quella stabilita nel disciplinare d'incarico stipulato ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, per i compiti di accertamento della regolare esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
9. Sono abrogati gli articoli 5 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 e 121 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.
Art. 112
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate in termini da soggetto non titolare dell' unità immobiliare danneggiata dagli eventi sismici, possono, su istanza del proprietario, essere volturate al nome di quest' ultimo, sempreché sussista un rapporto di affinità entro il secondo grado con il soggetto richiedente.
2. Allo stesso modo, le domande intese ad ottenere i benefici della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate in termini da soggetto privo dei requisiti richiesti, possono essere volturate al nome del coniuge non legalmente separato dal richiedente, sempreché possieda i requisiti per accedere ai benefici anzidetti.
Art. 113
 
1. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate da soggetti non titolari degli edifici ivi considerati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono, su istanza dell' effettivo proprietario, essere volturate a nome di quest' ultimo, sempreché risultino essere state presentate alla Segreteria generale straordinaria nei termini di legge.
Art. 114
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché disposti in difetto degli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.
Art. 115
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni ordinate sotto il Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a favore di soggetti cui sia stato in precedenza erogato completamente il contributo di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, per opere diverse da quelle successivamente realizzate in base al progetto di riparazione assistito dai benefici della legge regionale n. 30/1977.
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 30/1977, ancorché disposti in difetto del previo accertamento da parte del Comune, ai sensi dell' articolo 6, sesto comma, della legge regionale n. 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, della congruità delle spese per i lavori di riparazione eseguiti in forza della legge regionale n. 17/1976, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 116
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 15, primo comma, lettera b), e 16 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto della convenzione prevista dall' articolo 4, terzo comma, lettera g), della legge regionale n. 30/1977, sono fatti validi a tutti gli effetti purché l' unità immobiliare diversa dalla prima, esistente alla data del 6 maggio 1976 o ricavata nell' immobile riparato, sia stata effettivamente destinata al soddisfacimento delle esigenze abitative del beneficiario o di suoi parenti o affini ovvero dei soggetti indicati nell' articolo 3 del DPGR 29 novembre 1977, n. 2087/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni. Tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione del Sindaco.
Art. 117
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge applicando erroneamente la maggiorazione per difficoltà di cantiere in misura superiore alla percentuale consentita anche all'importo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 118
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei comproprietari degli edifici oggetto di intervento di riparazione, non intestatari di domanda di contributo, i quali abbiano acquistato le restanti quote di proprietà dell' edificio, ivi comprese quelle del richiedente, dopo l' approvazione del progetto esecutivo e prima dell' inizio dei lavori.
Art. 119
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti che dopo il 6 maggio 1976 abbiano acquistato per atto tra vivi unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché l' unità immobiliare fosse appartenuta alla predetta data ad un parente o affine dell' acquirente beneficiario.
Art. 120
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle opzioni di intervento privato di cui all' articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate dai successori per causa di morte dei soggetti contitolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, ancorché non richiedenti l' intervento pubblico originario.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente disposti nei casi indicati al comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi, ancorché presentate da uno solo dei soggetti beneficiari del contributo in conto capitale.
Art. 121
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, applicando erroneamente gli indici di convenienza economica previsti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 122
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni contenute nella legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di domande tempestivamente ripetute nell' interesse di soggetti legalmente incapaci, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, da soggetti carenti di poteri rappresentativi, sono fatti salvi a tutti gli effetti sempreché tali soggetti abbiano agito nella veste di gestori d' affari altrui, ai sensi degli articoli 2028 e seguenti del codice civile.
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti gli atti di erogazione dei contributi recati dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti fino alla rata di saldo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, al nome del procuratore del soggetto titolare dell'immobile alla data del 6 maggio 1976, i cui poteri rappresentativi siano venuti meno dopo l' emissione del provvedimento di concessione in seguito ad alienazione dell' immobile in corso d' opera da parte del rappresentato a favore di soggetto a lui legato da rapporto di parentela entro il quarto grado, sempreché l' acquirente dell' immobile assistito dai contributi o i suoi eredi riconoscano l' utilità dell' interposizione gestoria del procuratore dell' originario titolare e rilascino a tal fine l' atto di ratifica della gestione ai sensi dell' articolo 2032 del codice civile.
Art. 123
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell' entrata in vigore della presente legge ai sensi del Titolo III, Capo I, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare comprensivo di taluni componenti non computabili perché non residenti, sempreché si tratti di soggetti legati agli altri componenti residenti da rapporto di parentela o affinità e che alla data degli eventi sismici fossero iscritti all' AIRE e si trovassero all' estero per motivi di lavoro.
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i contributi concessi prima dell' entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale n. 63/1977, per soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari minimi composti da una o due persone, avuto riguardo ai parametri stabiliti per un nucleo familiare di tre persone, eventualmente disposti in difetto del presupposto dell' accertamento nei casi di specie della concreta possibilità di incremento dei nuclei stessi, di cui all' articolo 2 del DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., sempreché i relativi provvedimenti siano stati emessi sulla base del parere favorevole espresso uniformemente dalla Commissione consiliare prevista dall'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per tutti i casi analoghi.
Art. 124
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se il titolare della domanda di contributo si è staccato da un nucleo familiare beneficiario dei contributi di cui all' articolo 48, primo comma, della legge regionale n. 63/1977.
Art. 125
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento alla data del 6 maggio 1976 degli immobili espropriati o acquisiti in via bonaria dal Comune per l' attuazione degli interventi edilizi unitari all' interno degli ambiti di ricostruzione di cui agli articoli 23 e seguenti della legge regionale n. 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché disposti per la ricostruzione o l' acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro dei predetti ambiti unitari di ricostruzione.
2. I contributi previsti dalla legge regionale n. 63/1977 possono essere concessi ai soggetti indicati al comma 1, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano stipulato contratti preliminari o definitivi di acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro degli ambiti unitari di ricostruzione.
Art. 126
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti prima dell' entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore di soggetti muniti di ogni altro requisito di legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché l' immobile assistito dai contributi sia stato realizzato su terreno appartenente a soggetto legato al beneficiario da rapporto di parentela o di affinità.
Art. 127
 
1. I provvedimenti concessori di somme a titolo di equo indennizzo, eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei parametri regionali vigenti per i casi di ricostruzione, al di fuori dei presupposti e senza l' osservanza della norme procedimentali di cui agli articoli 42 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono considerati provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 63/1977 e sono fatti validi a tutti gli effetti, sempreché diretti a conseguire le finalità generali delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici attraverso la realizzazione di alloggi da utilizzare per soddisfare le esigenze abitative di soggetti rimasti comunque privi di alloggio in seguito agli eventi sismici, ancorché per effetto delle previsioni contenute nei piani particolareggiati di ricostruzione.
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di spesa fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.
Art. 128
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell' entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni in favore di soci di cooperative edilizie, applicando erroneamente le disposizioni sugli acquisti previste dall' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, assimilando agli atti di acquisto consentiti ai fini della concessione dei benefici gli atti di assegnazione in godimento degli alloggi disposti dalla cooperativa edilizia in favore dei soci prima della cessione in proprietà individuale degli alloggi stessi.
Art. 129
 
1. Le autorizzazioni di spesa eventualmente assunte dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge per il finanziamento di programmi relativi alle opere pubbliche dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte salve a tutti gli effetti ancorché le opere programmate ammesse a finanziamento non abbiano rispettato i criteri di scelta prioritaria fissati dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario di competenza.
2. Le autorizzazioni di spesa indicate al comma 1 sono valide anche ai fini del completamento di opere ed impianti pubblici già ammessi ai benefici di leggi regionali di intervento emanate in seguito al verificarsi di calamità naturali e disposti in favore di altro ente pubblico.
3. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa fatte salve a norma dei commi 1 e 2, è autorizzata l'assunzione di atti di impegno della spesa a carico del bilancio regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 9/1994
Art. 130
 
1. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzati con i contributi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, dai soci di cooperative edilizie, su aree loro assegnate in via provvisoria dal Comune in pendenza delle procedure espropriative, sono fatti salvi agli effetti urbanistico-edilizi e contributivi, ancorché le concessioni edilizie ed i provvedimenti di concessione dei contributi siano stati intestati al nome dei singoli soci o del Presidente della cooperativa in assenza del requisito della titolarità del diritto reale sui terreni interessati dalla ricostruzione, a condizione che le unità immobiliari ricostruite siano state cedute in proprietà dal Comune ai singoli soci prima dell' entrata in vigore della presente legge, previa regolarizzazione dello stato giuridico delle medesime unità, ai sensi dell' articolo 936 del codice civile, dietro versamento del prezzo di cessione pari a quello risultante da apposita perizia di stima del Comune, e comunque non inferiore all' ammontare del rimborso della spesa sostenuta dagli interessati per la ricostruzione maggiorata degli interessi legali, oltre al valore del terreno e delle relative pertinenze.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 131
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, così come da ultimo modificato dall' articolo 41 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, in difetto del requisito previsto dal secondo comma dell' articolo 37 della legge regionale n. 25/1978, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché al tempo dell' emissione dei relativi provvedimenti nessuno dei componenti il nucleo familiare del beneficiario sia stato, nel Comune in cui è situato l' alloggio assistito dal contributo o in altri Comuni ad esso limitrofi, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento su altro alloggio.
Art. 132
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi relativi agli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, relativamente alla parte di finanziamento accordata per gli arredi e le attrezzature ritenute necessarie per assicurare un'adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.
Art. 133

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 3, L. R. 9/1994
Art. 134
 
1. I negozi di alienazione degli edifici ricostruiti mediante intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto dell' autorizzazione sindacale prevista dall' articolo 66, quinto comma, della legge regionale n. 63/1977, così come da ultimo modificato dall' articolo 7 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, non comportano la pronuncia di decadenza dai benefici contributivi, sempreché i negozi di alienazione stessi siano intervenuti a distanza di oltre cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione.
Art. 135
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che risultino viziati per difetto della stipulazione dell' atto unilaterale d'obbligo, conseguono normalmente validità mediante la produzione tardiva dell' atto da parte del beneficiario o dei suoi successori per causa di morte nella titolarità dell' immobile.
2. Nel caso di alienazione dell' immobile avvenuto per atto tra vivi dopo l' emissione del decreto di concessione, anche da parte degli eredi del beneficiario, la validità del provvedimento si consegue mediante l'acquisizione di una dichiarazione sindacale attestante che sono stati comunque praticati prezzi di vendita o canoni di locazione non superiori a quelli fissati dal Comune ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
3. Qualora in seguito ad apertura di successione con pluralità di eredi la produzione dell' atto d' obbligo da parte di tutti si presenti sommamente difficile per il rilevante numero degli obbligati o per la difficoltà di identificarli completamente o di reperirli, la validità del provvedimento di concessione si consegue attraverso l'acquisizione di una dichiarazione sindacale dalla quale si evincano le ragioni per le quali non si è potuto procedere alla stipula dell'atto d'obbligo. Analoga dichiarazione può essere prodotta anche nei casi in cui sussista incertezza circa l' attuale titolarità dell' immobile.
4. Gli atti d' obbligo o le dichiarazioni sindacali eventualmente acquisite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo sono utili agli effetti della sanatoria dei relativi provvedimenti di concessione.
5. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 14, comma 3, L. R. 13/2000
Art. 136
 
1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché effettuati in violazione del vincolo di oggetto stabilito nei medesimi ordini di accreditamento, fermo restando il rispetto del limite di stanziamento dei capitoli interessati e il non superamento della spesa autorizzata per ogni singolo ordine di accreditamento.
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle assegnazioni di fondi ricevute a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, ancorché effettuati in violazione delle previsioni delle singole voci di quadro economico dei progetti di opere pubbliche, purché nel rispetto dell'importo complessivo dei progetti stessi.
3. Gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonché dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla medesima Segreteria generale straordinaria devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad un capitolo diverso da quello pertinente alle finalità della spesa, fermo restando il rispetto dei limiti di stanziamento dei singoli capitoli interessati.
Art. 137
 
1. Sono fatte valide agli effetti contributivi:
a) le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 36 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, erroneamente presentate nei termini ivi previsti al Comune anziché alla Segreteria generale straordinaria;
b) la domanda intesa ad ottenere i benefici di cui all' articolo 49 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, presentata alla Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in ritardo rispetto ai termini ivi previsti;
c) le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, erroneamente presentate nei termini ivi previsti al Comune anziché alla Segreteria generale straordinaria.

Art. 138
 
1. Sono fissati al 31 dicembre 1993 i termini per la presentazione delle seguenti domande che in precedenza si potevano inoltrare senza limiti temporali ovvero entro termini stabiliti non a data fissa:
a) domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, da parte di soggetti pubblici e privati, che dopo il 6 maggio 1976 abbiano ricevuto in proprietà, a titolo gratuito o in cessione agevolata, alloggi da rendere agibili;
b) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da parte di soggetti ai quali sia stata notificata l' ordinanza di demolizione dell'edificio ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale n. 35/1979, e 11 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48;
c) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da parte dei soggetti indicati all' articolo 36, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, che al 6 maggio 1976 occupavano a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento un edificio posto in demolizione;
d) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da parte dei soggetti indicati agli articoli 16 della legge regionale n. 35/1979, 35 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e 47 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, cui sia stata notificata la mancata catalogazione degli edifici schedati di cui all' articolo 8 della legge regionale n. 30/1977;
e) le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da parte dei soggetti indicati all' articolo 41 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, cui sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dell' edificio dagli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale n. 30/1977.

Art. 139
 
1. Con effetto dalla data di inizio della settima legislatura del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i compiti amministrativi consultivi attribuiti dalle vigenti disposizioni alla Commissione speciale del Consiglio regionale per i problemi delle zone terremotate sono devoluti nel modo indicato ai commi 2 e 3.
2. Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di bilancio e finanze sono devoluti:
a) i pareri sugli atti di prelievo delle somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, e 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
b) i pareri sulla determinazione dei criteri di riparto dei fondi per il finanziomento dei programmi annuali degli interventi edilizi dei Comuni, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di edilizia, opere pubbliche e ricostruzione sono devoluti:
a) i pareri vincolanti preordinati all' adozione dei provvedimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) i pareri preordinati all' emissione dei provvedimenti di autorizzazione al trasferimento dei contributi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, di competenza del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) ogni altro parere preordinato all' emissione di provvedimenti o di atti amministrativi generali nel quadro dell' attività di collegamento tra l' organo consiliare e quello esecutivo della Regione nella trattazione degli affari concernenti la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 140
 
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. 
( ABROGATO )
(3)
3. 
( ABROGATO )
(4)
4. 
( ABROGATO )
(5)
5. 
( ABROGATO )
(6)
6. 
( ABROGATO )
(7)
7. 
( ABROGATO )
(8)
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. Sono abrogati gli articoli 64 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e 11 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 8 da art. 116, comma 1, L. R. 47/1993
2Comma 1 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994
3Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994
4Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994
5Comma 4 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994
6Comma 5 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994
7Comma 6 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994
8Comma 7 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994
9Comma 8 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994
10Comma 9 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994
11Parole soppresse al comma 10 da art. 5, comma 2, L. R. 9/1994