LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 NORME DI MODIFICA, DI INTEGRAZIONE E DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DELLE LEGGI REGIONALI 20 GIUGNO 1977, N. 30,
E 23 DICEMBRE 1977, N. 63, E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI
Art. 1
 
1. Al quarto comma dell' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 18, è aggiunto, infine, il seguente periodo: << La medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare i lavori necessari per adeguare gli edifici compresi nel predetto compendio alle vigenti norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche >>.
Art. 2
 
1. In relazione agli interventi di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, concernenti il recupero statico e funzionale degli edifici appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni, l' Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle procedure ivi previste, ad assumere a proprio carico le spese connesse alla realizzazione di progetti di completamento ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.
2. Il finanziamento di cui al presente articolo è riconosciuto per gli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano potuti recuperare completamente sotto il profilo statico e funzionale a causa dell'insufficienza dei fondi assegnati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1.
Art. 3
 
1. I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi ai soggetti indicati all'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, ancorché in favore di essi abbia trovato applicazione l' articolo 36 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, previo conguaglio degli importi erogati a consuntivo a titolo di contributo sulle spese sostenute per i lavori di riparazione.
2. A tal fine, i termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati per ragioni di cumulo, prima dell' entrata in vigore della presente legge, sulla base delle domande tempestivamente presentate nei termini indicati all' articolo 1 della legge regionale n. 50/1990, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1.
Art. 4
 
1. A favore dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici danneggiati dagli eventi sismici, posti in aree interessate da vincoli di natura geologica, previsti dagli strumenti urbanistici e limitativi delle possibilità di intervento sugli edifici stessi, i termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono stabiliti in giorni trenta, decorrenti dalla data di cessazione dell' efficacia dei suddetti vincoli o dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi di vincoli la cui efficacia sia cessata anteriormente alla predetta data.
2. Nei termini indicati al comma 1 possono presentare domanda di contributo anche i soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento sindacale di diniego prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
 
1. Nel testo all' articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall' articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48:
a) all' ultimo comma, le parole: << dalla data del rilascio della licenza di abitabilità >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori >>;
b) è aggiunto, infine, il seguente comma: << Per gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all' articolo 12 bis, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare, in presenza di comprovati motivi, prima che siano decorsi i cinque anni di cui al primo comma, l' alienazione ovvero il mutamento anche parziale della destinazione d' uso dell' immobile assistito dal contributo. >>.

Art. 7
 
1. In presenza di edifici danneggiati dagli eventi sismici composti da tanti alloggi quanti sono i comproprietari, la domanda presentata da uno solo di essi, in assenza di procura degli altri comproprietari, è valida ai fini della concessione del contributo sui singoli alloggi a ciascun comproprietario individualmente ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
2. A tal fine il comproprietario non istante può chiedere di volturare per uno degli alloggi la domanda originaria, sempreché l' istanza di volturazione intervenga prima dell' emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale al richiedente originario.
Art. 8
 
1. Nel testo dell' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50:
a) al comma 1, le parole << invito ai proprietari degli immobili espropriati >>, sono sostituite dalle seguenti: << invito ai proprietari degli immobili fatti oggetto delle procedure di acquisizione in via coattiva o bonaria >>;
b) ai commi 2 e 3, le parole << degli immobili espropriati >> sono sostituite dalle seguenti: << degli immobili anzidetti >>;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: << 5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato in forma congiunta dai soggetti di cui all'articolo 61 bis, secondo e terzo comma, secondo l'ordine di graduatoria spettante a quello più favorito:a) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti nello stesso ambito di intervento unitario funzionale di ricostruzione;b) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione;c) da uno o più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere a) e b) e altri aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. >>;
d) il comma 7, è sostituito dal seguente:
<< 7. In caso di decesso dell'avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari ricostruite prima che sia stato perfezionato l'atto di cessione in proprietà, subentra nel relativo rapporto, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, uno dei successori, il quale agisce, munito di procura, in nome e nell' interesse proprio e degli altri, ovvero agisce per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi. In tale ultimo caso deve intendersi che il soggetto stipulante abbia facoltà di individuare gli altri successori aventi diritto con separata dichiarazione di nomina da prodursi a norma di legge. >>;
e) al comma 13, è aggiunto, infine, il seguente
periodo:
<< ; nel caso di ambiti unitari appaltati con
lotti distinti e successivi, agli effetti
dell' indicizzazione si fa riferimento alla data di consegna
dei lavori all' impresa esecutrice dell' ultimo lotto dei
lavori. >>;
f) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
<< 13 bis. Qualora gli ambiti di intervento unitario di ricostruzione siano formati anche da schiere edilizie continue, dal costo indicato al comma 13 vanno altresì detratte le spese sostenute per il consolidamento strutturale dei fabbricati attigui alla schiera edilizia inseriti nel perimetro degli ambiti stessi. >>;
g) il comma 15, è sostituito dal seguente:
<< 15. Nei casi di cui al comma 5 il contributo da porre in detrazione dal costo dell'intervento è determinato nella misura stabilita dall' articolo 46, avuto riguardo alle esigenze abitative del nucleo familiare risultante dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti, salvo i casi in cui il diritto di prelazione è esercitato per una unità immobiliare:
a) in forma congiunta da soggetti legati da vincolo attuale di coniugio, ai sensi dell' articolo 61 bis, secondo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del loro nucleo familiare incrementato di due componenti;
b) in forma congiunta da un solo soggetto avente diritto di prelazione su più unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 61 bis, terzo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del suo nucleo familiare. >>;

h) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:
<< 18 bis. Qualora il Comune accerti la presenza di vizi esecutivi o uno stato di degrado che comprometta la fruibilità delle unità immobiliari ricostruite, al prezzo di cessione è applicata una riduzione pari all' ottanta per cento dell'importo, risultante da perizia tecnico-estimativa del Comune, ritenuto necessario per eliminare i vizi ed i difetti riscontrati.
18 ter. Avverso la determinazione del Comune riguardo alla riduzione del prezzo di cessione, è data facoltà agli interessati di ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento alla Segreteria generale straordinaria che si pronuncia sul ricorso entro i successivi sessanta giorni.
18 quater. La riduzione del prezzo di cessione di cui ai commi 18 bis e 18 ter è incompatibile con i benefici recati dall' articolo 104 della legge regionale n. 50 del 1990.
18 quinquies. Anche in deroga alle previsioni contenute nel presente articolo, la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite in favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall' articolo 42, o dall' articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e loro successive modifiche ed integrazioni, è disposta, eventualmente anche nei confronti dei successori per causa di morte, senza alcun onere di versamento del prezzo di cessione di cui ai commi 12 e seguenti, ancorché le unità immobiliari oggetto di cessione abbiano superfici eccedenti i parametri per le esigenze abitative stabiliti dall' Amministrazione regionale.
18 sexies. Le disposizioni contenute nel comma 18 quinquies trovano applicazione anche per i soggetti indicati all'articolo 55, esclusi i proprietari delle unità produttive affittate a terzi titolari di impresa, nonché in favore dei soggetti titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.
18 septies. Nei confronti dei soggetti cui siano stati concessi i contributi della presente legge per la ricostruzione o l' acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro degli ambiti di intervento unitario funzionale di ricostruzione, nonché dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, peraltro, alla data del 6 maggio 1976, non veniva esercitata alcuna attività produttiva, né da parte del proprietario né da parte di terzi, è consentito l' esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite senza tuttavia far luogo alle detrazioni contributive ed alle agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all' articolo 28 i soggetti anzidetti seguono l' ultima categoria di aventi diritto alla cessione agevolata delle unità immobiliari, e tra di essi è data precedenza a coloro che devono versare un più elevato prezzo di cessione.
18 octies. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 18 septies, nei confronti dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, alla data del 6 maggio 1976, non veniva temporaneamente esercitata, per comprovate cause, alcuna attività, si fa luogo alle detrazioni contributive, determinate sulla base delle superfici catastali andate distrutte o demolite a causa degli eventi sismici ed alle altre agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all' articolo 28 i soggetti anzidetti sono collocati nelle posizioni derivanti dall' applicazione delle vigenti disposizioni. >>.

Art. 9
 
1. In relazione alle nuove categorie di aventi diritto all' esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, introdotte dall' articolo 8, il comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria eventualmente formata ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sempreché alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora perfezionati gli atti di cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite.
Art. 10
 
1.
L'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 11 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituito dal seguente:
<< Articolo 30
 
1. Le nuove unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all' articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune e sono cedute, eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti sull' alienazione dei beni patrimoniali, nell' ordine:
a) ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione o che vi hanno rinunciato in rapporto alla cessione di unità immobiliari ricadenti in un qualunque ambito di intervento unitario funzionale realizzato nel territorio comunale;
b) ai soggetti che hanno comunque titolo ai benefici del Titolo III;
c) a ogni altro soggetto, anche privo di contributo.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera a), la cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili è disposta verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi dell' articolo 27.
3. Per l' acquisto delle unità immobiliari rimaste disponibili da parte dei soggetti indicati al comma 1, lettera b), trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune ai sensi del presente articolo sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.
5. Le unità immobiliari contemplate dal presente articolo, per le quali non si sia fatto luogo alla cessione in proprietà, sono assegnate dai Comuni in locazione semplice ai soggetti richiamati al comma 1, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in affitto ad imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione. >>.

Art. 11
 
1. Ai soggetti muniti di personalità giuridica, ma privi di soggettività fisica, titolari alla data del 6 maggio 1976 del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici colpiti dagli eventi sismici esclusivamente destinati ad uso di abitazione, è riconosciuto il contributo previsto dall' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, commisurato alle esigenze abitative di un nucleo familiare di quattro persone.
2. La domanda di contributo è presentata al Sindaco del Comune territorialmente competente nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La domanda di contributo può essere presentata anche dai titolari degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi sismici e non ancora demoliti nella loro consistenza materiale. In tal caso, la concessione del contributo resta comunque subordinata all'avvenuta demolizione dell' edificio ordinata dalla competente autorità sindacale per motivi statici o di non convenienza economica al recupero dell' edificio stesso.
4. La concessione del contributo è subordinata in ogni caso alla stipula di una convenzione con l' Amministrazione comunale, di durata non inferiore a quindici anni, intesa a soddisfare le necessità di soggetti privi di abitazione o altre esigenze di carattere sociale individuate dalla stessa Amministrazione comunale con deliberazione consiliare.
5. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi per la ricostruzione di un solo alloggio, ancorché i soggetti indicati al comma 1 abbiano perduto più alloggi a causa degli eventi sismici; gli stessi contributi non possono essere cumulati per il medesimo alloggio con altri contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate o da altre leggi.
6. Per l'istruttoria delle domande di contributo trovano applicazione le disposizioni del Capo I del Titolo III della legge regionale n. 63/1977.
Art. 13
 
1. In via di interpretazione autentica, il periodo di due anni di residenza richiesto dall' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi utilmente compiuto ai fini contributivi anche quando è stato maturato in più Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi concessi ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della legge regionale n. 63/1977, a favore di soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto, abbiano maturato alla data del 6 maggio del 1976 almeno un biennio di residenza, anche di fatto, in uno o più Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale n. 30/1977.
Art. 14
 
1. In deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come modificato dall' articolo 46 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, i contributi previsti dall'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 15 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, possono essere concessi in favore di coloro che, in presenza di ogni altro requisito di legge, abbiano acquistato in costanza di procedimento contributivo, prima della data di entrata in vigore della presente legge, da un componente del nucleo familiare, un alloggio adeguato a soddisfare le necessità abitative del nucleo familiare medesimo.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima dell' entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 1, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi ivi previsti.
Art. 15
 
1. I contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi, anche in via di sanatoria, per il ricavo di alloggi nelle porzioni degli edifici adibite a soffitta, in conformità alle norme urbanistico-edilizie.
2. Il contributo è determinato nella misura dell' ottanta per cento dell' importo cui l' interessato avrebbe titolo in forza della legge regionale n. 63/1977, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della medesima legge regionale n. 63 del 1977, e riferiti alla data di emissione del decreto di concessione. Qualora peraltro i contributi sono concessi in via di sanatoria, si ha riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di inizio dei lavori di ricavo degli alloggi nelle porzioni degli edifici adibite a soffitta.
3. Rimangono fermi i contributi ventennali costanti dell' otto per cento previsti dalle vigenti disposizioni sulla parte di spesa determinata ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale n. 63/1977, e non coperta dal contributo in conto capitale cui l' interessato avrebbe titolo in forza della legge regionale n. 63/1977.
4. Possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo solamente i titolari delle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge attraverso l' adozione del provvedimento di concessione del contributo.
5. Nelle ipotesi in cui le superfici relative alle porzioni di edificio adibite a soffitta siano state computate come superfici utili non residenziali ai fini della determinazione dei contributi in favore dei proprietari degli alloggi sottostanti, le disposizioni del presente articolo trovano nondimeno applicazione a condizione che le superfici rese autonomamente abitabili eccedano i parametri cui sono rapportate le esigenze alloggiative dei nuclei familiari dei proprietari degli alloggi sottostanti.
Art. 16
 
1. Le domande presentate in termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate utili ai fini della concessione dei relativi contributi anche da parte del Sindaco del Comune di residenza alla data del 6 maggio 1976 del coniuge non istante, qualora il coniuge richiedente esprima, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' intenzione di voler utilizzare nel predetto Comune il contributo per costruire o acquistare il nuovo alloggio da destinare al soddisfacimento delle esigenze abitative proprie e del nucleo familiare.
Art. 17
 
1. I benefici concessi ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nella misura ridotta del cinquanta per cento, possono essere integrati fino alla misura del settantacinque per cento prevista dalla novella introdotta dall'articolo 41 della legge regionale n. 35/1979, su domanda degli interessati o dei loro successori per causa di morte da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti in conformità alle disposizioni del comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.
Art. 18
 
1. Nel testo dell'articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
<< Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi previsti dal Titolo III, può chiedere di costruire un' unica unità abitativa mediante concessione cumulativa. >>;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
<< Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all' unico avente diritto viene determinato nella misura del sessanta per cento se nel cumulo confluiscono più contributi ai sensi dell' articolo 50 e nella misura prevista dall' articolo 46 se nel cumulo confluiscono altri contributi previsti dal Titolo III. Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all' otto per cento. >>.

Art. 19
 
1. All' articolo 68, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 24 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In caso di morte o rinuncia dei soggetti anzidetti dopo la concessione del finanziamento regionale, l'assegnazione degli alloggi è effettuata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, così come modificato dall' articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, a soggetti residenti privi di alloggio. >>.
Art. 20
 
1. In via di interpretazione autentica, le opere il cui finanziamento è subordinato alla previa stipulazione da parte del proprietario della convenzione prevista dall' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per il mantenimento della destinazione al pubblico servizio per un periodo non inferiore a dieci anni, sono considerate a tutti gli effetti opere di pubblica utilità.
Art. 21
 
1. All' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In presenza di comprovati motivi l' Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comune nel cui territorio è situata l' opera, può autorizzare, prima della scadenza della predetta convenzione, l' alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione. >>.
Art. 22
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata a disporre anche in via di sanatoria ed in deroga alle norme procedimentali vigenti per il finanziamento delle opere pubbliche, atti di impegno della spesa a valere sui fondi autorizzati dalla Giunta regionale prima dell' entrata in vigore della presente legge con le deliberazioni di approvazione dei programmi delle opere ed impianti pubblici degli Enti diversi dai Comuni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, 40, 75 e 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, ancorché gli Enti interessati abbiano già realizzato, alla predetta data, nei limiti dell' importo assegnato dalla Giunta regionale, opere non autorizzate di natura complementare all' opera principale, senza provvedere ad adottare previamente una variazione al proprio programma.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24
 
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo utilmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data. Si intendono per soggetti interessati coloro che abbiano presentato domanda di contributo per la riparazione, l'acquisto o la ricostruzione di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto non appartenenti ad Enti pubblici.
2. La conferma di cui al comma 1 attiene alle domande che, sebbene accolte, non siano state seguite, per qualunque causa, entro la data di entrata in vigore della presente legge, dal provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale. Sono soggette a conferma anche le domande presentate in via di ripetizione dai successori per causa di morte, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
3. La conferma delle domande va effettuata con istanza prodotta al Comune presso il quale è stata presentata la domanda originaria ed è valida ai fini dell' eventuale emissione sia del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale che di quello di concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti. Copia dell' atto di conferma è trasmessa alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.
4. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 1 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.
5. L' onere della conferma è escluso:
a) per i titolari delle domande di contributo relative agli edifici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora inseriti negli ambiti di intervento unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai titolari di domanda i soggetti che hanno manifestato l' adesione all'invito del Sindaco entro il 2 luglio 1987, come indicato dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44;
b) per i titolari delle domande di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e, rispettivamente, dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risulti esser stato già affidato l' incarico di progettazione;
c) per i titolari delle domande di contributo che abbiano il diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 8, comma 1, lettera a), della presente legge;
d) per i titolari delle domande di contributo che non possono esercitare il diritto di prelazione all' interno degli ambiti unitari di intervento per la mancata ricostruzione delle loro unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici;
e) per i titolari delle domande di contributo che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall' articolo 10 della presente legge, le unità immobiliari realizzate negli ambiti edilizi di intervento unitario e rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, nonché per coloro che intendono acquistare con il contributo gli alloggi ricevuti in donazione dal Comune o gli alloggi ricostruiti mediante delega presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, per i quali, a causa di rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa, non si sia pervenuti all'assegnazione in proprietà degli aventi diritto;
f) per i titolari delle domande originariamente non accoglibili e rese successivamente valide per l' ottenimento dei contributi dalle disposizioni recate dalla presente legge.

6. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, la semplice presentazione della domanda, ancorché confermata a norma del presente articolo, non dà titolo all' ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. Alle domande ammissibili a contributo è dato corso compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal bilancio regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 15, comma 22, L. R. 13/2002
2Integrata la disciplina del comma 5 da art. 15, comma 23, L. R. 13/2002
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 24/2005
4Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 25
 
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. Per le successioni per causa di morte che si aprono dopo la data di entrata in vigore della presente legge, rimane fermo il termine semestrale di ripetizione delle domande di contributo stabilito dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.
4. I commi 1 e 3 dell'articolo 76 della legge regionale
n. 48/1991 sono abrogati.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 14, comma 32, L. R. 13/2000
2Comma 2 abrogato da art. 14, comma 32, L. R. 13/2000
Art. 26
 
1. Ogni qualvolta le leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate sanciscano il rimborso di somme non dovute per effetto dell'annullamento di provvedimenti di autotutela assunti con riferimento a provvedimenti di concessione di contributi poi resi validi in forza di espressa disposizione di legge, il rimborso ha luogo su istanza degli interessati o dei loro successori per causa di morte da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa previsione normativa. Per le previsioni normative recate da leggi anteriori alla presente, il termine di sei mesi decorre dall' entrata in vigore della presente legge.