LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 92
 
1. Nei casi previsti dall' articolo 15 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, qualora una revisione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, s'imponga per la carenza di previsioni progettuali o per altri motivi connessi all' appaltabilità dei lavori, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad affidare il relativo incarico professionale, ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
2. Ai fini del conferimento dell'incarico di direzione, assistenza, misura, contabilità e certificazione della regolare esecuzione dei lavori, gli interventi previsti dall' articolo 15 della legge regionale n. 48/1991 sono equiparati agli interventi pubblici di riparazione previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
3. Gli incarichi professionali eventualmente conferiti prima dell' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo sono fatti salvi a tutti gli effetti e i compensi dovuti ai professionisti sono assunti a carico della Segreteria generale straordinaria in misura non superiore a quella stabilita nel disciplinare d' incarico stipulato dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale n. 53/1984.