LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 90
 
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 119 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le perizie suppletive e di variante possono essere finanziate nei limiti ritenuti necessari a garantire la completa funzionalità delle opere oggetto di finanziamento, indipendentemente dal loro importo rispetto a quello del progetto principale.
Note:
1Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000