LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 87
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri connessi all' adeguamento dei compensi dei collaboratori o prestatori d'opera effettuato in occasione della proroga dei loro incarichi nei limiti degli importi riconosciuti in sede di rinnovo contrattuale ai dipendenti di ruolo degli Enti locali che svolgono analoghe attività.
2. Nei limiti indicati al comma 1, sono ammessi a rimborso gli oneri eventualmente sostenuti dagli Enti ivi indicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.