LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 
1. Nel testo dell' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50:
a) al comma 1, le parole << invito ai proprietari degli immobili espropriati >>, sono sostituite dalle seguenti: << invito ai proprietari degli immobili fatti oggetto delle procedure di acquisizione in via coattiva o bonaria >>;
b) ai commi 2 e 3, le parole << degli immobili espropriati >> sono sostituite dalle seguenti: << degli immobili anzidetti >>;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: << 5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato in forma congiunta dai soggetti di cui all'articolo 61 bis, secondo e terzo comma, secondo l'ordine di graduatoria spettante a quello più favorito:a) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti nello stesso ambito di intervento unitario funzionale di ricostruzione;b) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione;c) da uno o più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere a) e b) e altri aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. >>;
d) il comma 7, è sostituito dal seguente:
<< 7. In caso di decesso dell'avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari ricostruite prima che sia stato perfezionato l'atto di cessione in proprietà, subentra nel relativo rapporto, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, uno dei successori, il quale agisce, munito di procura, in nome e nell' interesse proprio e degli altri, ovvero agisce per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi. In tale ultimo caso deve intendersi che il soggetto stipulante abbia facoltà di individuare gli altri successori aventi diritto con separata dichiarazione di nomina da prodursi a norma di legge. >>;
e) al comma 13, è aggiunto, infine, il seguente
periodo:
<< ; nel caso di ambiti unitari appaltati con
lotti distinti e successivi, agli effetti
dell' indicizzazione si fa riferimento alla data di consegna
dei lavori all' impresa esecutrice dell' ultimo lotto dei
lavori. >>;
f) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
<< 13 bis. Qualora gli ambiti di intervento unitario di ricostruzione siano formati anche da schiere edilizie continue, dal costo indicato al comma 13 vanno altresì detratte le spese sostenute per il consolidamento strutturale dei fabbricati attigui alla schiera edilizia inseriti nel perimetro degli ambiti stessi. >>;
g) il comma 15, è sostituito dal seguente:
<< 15. Nei casi di cui al comma 5 il contributo da porre in detrazione dal costo dell'intervento è determinato nella misura stabilita dall' articolo 46, avuto riguardo alle esigenze abitative del nucleo familiare risultante dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti, salvo i casi in cui il diritto di prelazione è esercitato per una unità immobiliare:
a) in forma congiunta da soggetti legati da vincolo attuale di coniugio, ai sensi dell' articolo 61 bis, secondo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del loro nucleo familiare incrementato di due componenti;
b) in forma congiunta da un solo soggetto avente diritto di prelazione su più unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 61 bis, terzo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del suo nucleo familiare. >>;

h) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:
<< 18 bis. Qualora il Comune accerti la presenza di vizi esecutivi o uno stato di degrado che comprometta la fruibilità delle unità immobiliari ricostruite, al prezzo di cessione è applicata una riduzione pari all' ottanta per cento dell'importo, risultante da perizia tecnico-estimativa del Comune, ritenuto necessario per eliminare i vizi ed i difetti riscontrati.
18 ter. Avverso la determinazione del Comune riguardo alla riduzione del prezzo di cessione, è data facoltà agli interessati di ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento alla Segreteria generale straordinaria che si pronuncia sul ricorso entro i successivi sessanta giorni.
18 quater. La riduzione del prezzo di cessione di cui ai commi 18 bis e 18 ter è incompatibile con i benefici recati dall' articolo 104 della legge regionale n. 50 del 1990.
18 quinquies. Anche in deroga alle previsioni contenute nel presente articolo, la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite in favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall' articolo 42, o dall' articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e loro successive modifiche ed integrazioni, è disposta, eventualmente anche nei confronti dei successori per causa di morte, senza alcun onere di versamento del prezzo di cessione di cui ai commi 12 e seguenti, ancorché le unità immobiliari oggetto di cessione abbiano superfici eccedenti i parametri per le esigenze abitative stabiliti dall' Amministrazione regionale.
18 sexies. Le disposizioni contenute nel comma 18 quinquies trovano applicazione anche per i soggetti indicati all'articolo 55, esclusi i proprietari delle unità produttive affittate a terzi titolari di impresa, nonché in favore dei soggetti titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.
18 septies. Nei confronti dei soggetti cui siano stati concessi i contributi della presente legge per la ricostruzione o l' acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro degli ambiti di intervento unitario funzionale di ricostruzione, nonché dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, peraltro, alla data del 6 maggio 1976, non veniva esercitata alcuna attività produttiva, né da parte del proprietario né da parte di terzi, è consentito l' esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite senza tuttavia far luogo alle detrazioni contributive ed alle agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all' articolo 28 i soggetti anzidetti seguono l' ultima categoria di aventi diritto alla cessione agevolata delle unità immobiliari, e tra di essi è data precedenza a coloro che devono versare un più elevato prezzo di cessione.
18 octies. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 18 septies, nei confronti dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, alla data del 6 maggio 1976, non veniva temporaneamente esercitata, per comprovate cause, alcuna attività, si fa luogo alle detrazioni contributive, determinate sulla base delle superfici catastali andate distrutte o demolite a causa degli eventi sismici ed alle altre agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all' articolo 28 i soggetti anzidetti sono collocati nelle posizioni derivanti dall' applicazione delle vigenti disposizioni. >>.