LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 79
 
1. Al comma 1 dell' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come modificato dall' articolo 34 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: << Non si fa luogo alla revoca del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall' accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell' ottanta per cento dei lavori autorizzati. Qualora in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori risulti a carico del beneficiario una quota del contributo in conto capitale erogata in eccedenza rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati nei termini fissati per la loro ultimazione, e l' interessato dimostri con idonea documentazione di avere, per gli anzidetti lavori, effettivamente sostenuto spese, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno , per un importo eguale o superiore a quello materialmente percepito a titolo di contributo, non si fa luogo al recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario, è disposto il recupero della somma pari alla differenza fra l' importo erogato del contributo in conto capitale e il maggior importo fra quello effettivamente speso dall' interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati fino alla data di scadenza dei termini fissati per la loro ultimazione. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso. >>.