LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 77
 
1. In via transitoria, per i procedimenti indicati dal comma 5 bis dell' articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come inserito dall' articolo 76, comma 1, lettera b), in relazione ai quali sia stato comunicato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento sindacale di accoglimento della domanda di contributo o quello di diniego dell' autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.